[Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato con la relazione dell'onorevole Conti.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Conti, Relatore, [(illustrando la sua relazione)...] La legge ordinaria, quanto al suo contenuto, deve essere subordinata alla Costituzione, nel senso che essa non puņ creare norme che modifichino la Costituzione o che siano contrarie ai principī costituzionali. Č questa un'esigenza essenziale, imposta da due ordini di considerazioni.
In primo luogo il riconoscimento costituzionale delle Regioni, la cui competenza č determinata dalla Costituzione, esige la garanzia che la legge ordinaria dello Stato non possa modificare lo stato giuridico delle Regioni. Senza questa garanzia costituzionale l'autonomia delle Regioni sarebbe malsicura.
In secondo luogo, la Costituzione deve avere un valore superiore a quello della legge ordinaria, per assicurare, da un lato, che l'ordinamento costituzionale sia pił stabile e le modificazioni siano attuate con un procedimento speciale adeguato all'importanza della materia, e dall'altro, che alcuni principī enunciati nella Costituzione come guarentigie dei cittadini siano muniti di effettiva efficacia giuridica, che si concreta nel funzionare come limiti la cui osservanza č causa di invaliditą non solo degli atti della pubblica amministrazione, ma anche delle leggi ordinarie dello Stato.
[Conti, Relatore, (proposta di articolazione)...]
Art. ...
La legge ordinaria deve osservare i limiti della Costituzione non puņ creare norme che la modificano e che siano contrarie a principī costituzionali.
A cura di Fabrizio Calzaretti