[Il 14 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla Suprema Corte costituzionale.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione. È in discussione la pregiudiziale se debba istituirsi oppure no la Corte Costituzionale.]

Leone Giovanni, Relatore. [...] Secondo il suo parere, la Corte costituzionale potrebbe assumere il giudizio anche sulla responsabilità politica e penale dello stesso Capo dello Stato e dei membri del Governo.

[...]

Il Presidente Conti ritiene che, per giungere ad una conclusione, occorra prima esaminare le linee concrete del progetto. Dà, quindi, lettura dell'articolo 1° del progetto Leone:

«La Corte di giustizia costituzionale garantisce la costituzionalità delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi emanati dagli organi centrali o regionali»;

e dell'articolo 27 del progetto Calamandrei:

«Il controllo sulla costituzionalità delle leggi in via incidentale e con efficacia limitata al caso deciso spetta ai giudici ordinari e in ultima istanza alla prima sezione della Suprema Corte costituzionale; in via principale e con efficacia generale ed astratta spetta soltanto alla Suprema Corte costituzionale a Sezioni unite»

Leone Giovanni, Relatore, spiega, che a suo parere, il controllo di costituzionalità, anche se interviene in sede incidentale in un giudizio che si svolge dinanzi ad un organo giudiziario, spetta sempre alla Corte di garanzia costituzionale. E questo per evitare, ciò che avverrebbe col progetto Calamandrei, che una legge sia dichiarata non costituzionale dal giudice, soltanto per un caso concreto, e sia poi impugnata davanti alla Corte, dando luogo ad un giudicato in conflitto con quello del giudice ordinario; conflitto la cui soluzione non si presenterebbe facile.

Quindi, pur ritenendo apprezzabile questo congegno, soprattutto per l'esigenza di sveltire il funzionamento dell'organo che si vuol creare, non lo può accettare, perché una legge deve essere dichiarata incostituzionale sotto qualunque profilo sia riguardata.

Ambrosini ritiene superabile l'inconveniente prospettato dall'onorevole Leone, ed osserva d'altra parte che i conflitti di giudicati si hanno anche per casi diversi da quello in esame. Nota che il sistema di limitare la decisione al caso concreto vige negli Stati Uniti d'America, dove la Corte Suprema non annulla la legge, ma la dichiara semplicemente inefficace per il caso concreto. Questo sistema forse si avvicinerebbe all'esigenza della quale si è fatto propugnatore l'onorevole Laconi.

Calamandrei, Relatore, afferma che, adottato il sistema della rigidità della Costituzione, la legge ordinaria contraria alla Costituzione è una legge invalidata. Quando ciò sia stabilito, l'eccezione di incostituzionalità di una legge diverrà un'arma che adopereranno tutti gli avvocati in tutti i processi, quando vorranno arrestare l'azione della giustizia.

Di fronte a questa eccezione, due possono essere le vie da seguire: una è quella adottata con la prima Costituzione della Rivoluzione francese, secondo cui il giudice doveva interrogare l'Assemblea Nazionale, e con ciò si paralizzava la giustizia; l'altra è quella di dare al giudice la competenza di esaminare la fondatezza della eccezione. Secondo il suo progetto, si lascerebbe il giudice arbitro di decidere tutte le volte che ritenesse di poter risolvere la questione nell'uno o nell'altro senso. Di fronte però alla difficoltà eventuale di un caso, dovrebbe rimettere la decisione all'organo competente a risolvere in ultima istanza la questione della incostituzionalità di una legge. Quindi, necessità di distinguere tra un controllo incidentale, che si riferisce sempre al solo caso concreto, e un controllo di carattere generale ed astratto affidato alla Corte costituzionale.

Chiede all'onorevole Leone perché voglia limitarsi solo a questo secondo controllo generale ed astratto, trascurando le necessità concrete.

Leone Giovanni, Relatore, risponde di essersi occupato incidentalmente di questo caso al n. 7 dell'articolo 2, dove è detto:

«La Corte di giustizia costituzionale decide su domanda: — di un organo del potere giudiziario, quando si tratti di questione pregiudiziale di un procedimento di cognizione del medesimo».

In questo caso il rinvio alla Corte è obbligatorio.

Le osservazioni dell'onorevole Calamandrei per giustificare il suo sistema sono acute, ma non decisive. Quando dice che l'arma della incostituzionalità sarà un'arma alla quale di frequente i litiganti faranno ricorso, si può osservare che, col suo sistema questa arma non viene infranta, perché, riconosciuto il diritto alle parti di ricorrere in ultima istanza alla Corte, si verificherà, per una forte percentuale almeno dei giudizi, l'interruzione del corso della giustizia.

Fa rilevare inoltre che, nel suo progetto, egli si è anche occupato del problema della res judicata. Infatti, nell'ultimo capoverso dell'articolo 8, si dispone che una domanda rigettata non può essere riproposta neppure da altro soggetto, tranne che per un diverso motivo di nullità. Accadrà così che, quando un provvedimento legislativo sia stato precedentemente convalidato attraverso il rigetto di un ricorso, le parti non avranno più la possibilità di riproporre l'azione alla Corte costituzionale.

Infine osserva che resta sempre ferma la sua obiezione, alla quale non ha risposto l'onorevole Calamandrei e solo vagamente l'onorevole Ambrosini, del conflitto tra il giudicato del giudice ordinario e quello della Corte.

Calamandrei, Relatore, fa presente che il sistema del controllo sulla costituzionalità delle leggi — come funziona da un tempo ultrasecolare negli Stati Uniti — è basato puramente sulla via incidentale. Ogni giudice può dichiarare una legge incostituzionale e rifiutarsi di applicarla. Di appello in appello si arriva alla Corte Suprema, la quale si può pronunciare nei soli confronti del caso che è stato deciso. Sennonché, in seguito ai ripetuti annullamenti di una legge in via incidentale, gli organi legislativi si rendono conto che la legge è in contrasto con la Costituzione, e la sensibilità politica suggerisce loro di emendarla.

Nel suo progetto egli ha aggiunto, a complemento, anche un'impugnazione ideale ed astratta, mentre nel progetto dell'onorevole Leone vi è solo questa impugnazione ideale ed astratta; ma, allora si dovrebbe aggiungere una disposizione che vietasse ai giudici di esaminare la costituzionalità delle leggi, ciò che non gioverebbe certo ad elevare il prestigio della Magistratura.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti