[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati.]

Presidente Terracini. [...] Passiamo allora all'esame dell'articolo 125, il cui testo originario della Commissione non è stato da essa modificato. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

«Si può, con referendum e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un'altra».

Presidente Terracini. A questo articolo, l'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La determinazione delle Regioni e dei rispettivi confini e capoluoghi è stabilita con legge costituzionale. La creazione di nuove Regioni con un minimo di 500.000 abitanti o la fusione di Regioni esistenti può essere disposta, con legge costituzionale, quando ne facciano richiesta il Senato della Repubblica, a maggioranza di due terzi dei membri, ovvero tanti Consigli comunali che rappresentino non meno della metà delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata dalle popolazioni stesse mediante referendum. Il passaggio di Comuni da una ad altra Regione, previo referendum delle popolazioni interessate, può essere disposto per legge, sentiti i relativi Consigli regionali».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere il primo comma».

Ha facoltà di svolgerlo.

Persico. Onorevoli colleghi, brevissime parole per illustrare la finalità che mi sono proposto coll'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 125.

Noi abbiamo stabilita l'esistenza delle Regioni, e, attraverso una discussione piuttosto difficile, abbiamo anche stabilito il loro numero. Se nella stessa Carta costituzionale fissiamo ora il principio che con legge costituzionale — anzi, c'è chi vuol sopprimere anche la parola «costituzionale», e quindi con legge semplice — sentiti i Consigli regionali interessati, si possano o fondere Regioni esistenti (ipotesi, per la verità, che assai difficilmente si potrà verificare) o creare nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, data l'enorme quantità di Regioni che si volevano formare e dato che l'Italia ha 46 milioni di abitanti, noi arriveremmo a 92 Regioni, perché ogni zona di 500 mila abitanti si agiterà per diventare Regione e per avere nel suo seno il capoluogo della nuova Regione.

Mi pare che questo sia uno stimolo a creare sempre nuove Regioni; tanto più che la richiesta si può fare dai Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione, cioè 166 mila abitanti, e basta che ci sia in via di referendum l'approvazione della maggioranza della popolazione, cioè di 251 mila abitanti. Di modo che sorgerebbe probabilmente il pericolo di avere una quantità di nuove Regioni che immediatamente chiederebbero di essere costituite.

Io non dico che in avvenire non si potranno, eventualmente, o fondere delle Regioni, o soddisfare ai bisogni di popolazioni che dimostrino la maturità necessaria e le possibilità economiche per formare una Regione; che non ci possano essere ragioni storiche, geografiche, etnografiche, per cui una nuova Regione possa sorgere; anche per lo sviluppo improvviso che può avere una certa zona, per esempio, per la scoperta di giacimenti minerari, per cui vi affluisca una nuova massa di popolazione, per la formazione di un nuovo centro industriale, ecc. Ma mettere nella Costituzione stessa un articolo nel senso proposto, significherebbe mettere un potente veleno nel nostro ordinamento regionale; perché immediatamente sorgerebbero queste nuove richieste, le quali avrebbero un duplice effetto: non solo di creare delle aspettative per lo più infondate a favore delle nuove Regioni che vorrebbero istituirsi, ma anche quello di disintegrare quelle esistenti, perché, quando in una Regione si formano dei movimenti centrifughi per spartirla in tre o quattro Regioni minori, la Regione finisce col perdere il suo carattere autonomo, di ente amministrativo che deve decentrare i poteri dello Stato, ma diventa un campo di lotta, in cui ognuno cerca di far prevalere la sua tesi o il suo interesse.

E allora avremmo la possibilità che in certe zone d'Italia sorgano delle lotte intestine per far diventare capoluoghi di Regione gli antichi capoluoghi di Provincia, e, a poco a poco, come ho detto, il numero delle Regioni supererà anche quello delle antiche Province.

Ecco perché nella Costituzione non metterei questa norma. Certo, bisognerà stabilire un meccanismo, attraverso il quale, eventualmente, possa essere soddisfatta la necessità che sorga legittimamente, di creare una nuova Regione; ma se noi mettiamo questo articolo nella Costituzione, noi creiamo una ragione per la dissoluzione delle Regioni e per la discordia intestina fra le stesse parti di una unica Regione.

Ad evitare questi gravissimi inconvenienti, io propongo la soppressione del primo comma dell'articolo 125.

Presidente Terracini. L'onorevole Recca ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Si può con legge della Repubblica, senza che occorra il preventivo parere dei rispettivi Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni, con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno i due terzi delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, può essere disposta la creazione di nuove Regioni, mediante fusioni o scissioni di quelle esistenti, su proposta dei Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo dell'intera popolazione della Regione o delle Regioni interessate, e con l'approvazione, in via di referendum, della maggioranza della popolazione stessa, sempreché la nuova Regione raggiunga un minimo di un milione e mezzo di abitanti».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Il mio emendamento riproduce sostanzialmente il testo originario della Commissione, con qualche modifica di forma che vorrebbe avere lo scopo di introdurre perfezionamenti tecnici nella prima parte, nella quale propongo di dire: «creazione di nuove Regioni mediante fusioni o scissioni di quelle esistenti», mentre il testo della Commissione, non sembra molto esattamente, tratta distintamente di creazione di nuove Regioni, o di fusione. Evidentemente, entrambi questi casi danno luogo alla creazione di nuove Regioni. Ma, a parte questo dettaglio tecnico, l'emendamento differisce dal testo originario sopratutto per la fissazione del requisito del minimo di popolazione richiesto per creare una nuova Regione. Mentre il testo esige, per la creazione di nuove Regioni, un minimo di 500 mila abitanti, io propongo di elevare questo minimo ad un milione e mezzo di abitanti.

Le ragioni sono ovvie. Una l'ha enunciata poco fa l'onorevole Persico, facendo il computo di quante Regioni potrebbero sorgere col minimo di 500 mila abitanti. Evidentemente questo pericolo non è molto probabile. C'è piuttosto da invocare a favore della proposta una considerazione di carattere generale inerente ai fini che hanno presieduto all'ordinamento regionale. Sembra infatti che, perché una Regione possa aspirare all'autonomia, debba rappresentare un nucleo abbastanza rilevante d'interessi. Non si potrebbero raggiungere gli effetti utili che la riforma regionale si ripromette, se la Regione si presentasse con carattere di esigua consistenza demografica. Se così fosse, mancherebbe la possibilità sia di risolvere problemi di equilibrio interno di forze ed interessi sociali, necessario a dare solidità alla struttura della Regione, sia di conferire alla azione di questa nei consessi nazionali, quel rilievo politico che è condizione per la sua proficuità.

Ritengo che per raggiungere i risultati indicati non sia possibile scendere al di sotto di un milione e mezzo di abitanti, ed è perciò che raccomando all'Assemblea l'accoglimento della mia proposta.

Presidente Terracini. L'onorevole Codacci Pisanelli ha proposto di aggiungere all'emendamento dell'onorevole Mortati le seguenti parole: «specialmente per quanto riguarda il Salento».

Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgere l'emendamento.

Ho l'impressione che le votazioni avvenute in precedenza in questa Assemblea debbano avere un carattere preclusivo alla votazione di un tale emendamento.

L'onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento:

«Nella prima linea dell'articolo, sopprimere la parola: costituzionale».

Ha facoltà di svolgerlo.

Lami Starnuti. Il mio emendamento, col quale si richiede la soppressione della parola «legge costituzionale», ha lo scopo principale, se non esclusivo, di richiamare l'attenzione del Comitato di coordinamento su questa questione.

Il progetto e gli emendamenti danno due sistemi per creare nuove Regioni e per modificare le Regioni esistenti: un sistema che dirò permanente e un sistema transitorio, a cui si rivolgono un emendamento e un articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati.

Io non so se per le modificazioni immediatamente successive alla creazione delle Regioni, per il periodo intermedio — dirò così — fra la formazione delle nuove Regioni e lo stato normale della nuova formazione amministrativa italiana, non so se sia opportuno che tutte le modificazioni avvengano con legge costituzionale o se non sia invece più opportuno che, almeno per il periodo transitorio a cui si rivolgono le proposte dell'onorevole Mortati, si provveda, anziché con legge costituzionale, con legge ordinaria della Repubblica.

Per questo emendamento io mi rimetto completamente al giudizio del Comitato di coordinamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Preti ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: 500 mila, sostituire le parole: 2 milioni di».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

L'onorevole Lussu ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: 500 mila, sostituire: 400 mila».

Ha facoltà di svolgerlo.

Lussu. L'Assemblea che ha seguito la discussione sulle Regioni mi dispenserà dall'indicare le ragioni per le quali io ho presentato l'emendamento. Ma siccome vedo successivamente negli emendamenti pubblicati per la seduta del 3 dicembre un articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati che comincia così: «Fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione ecc.» e finisce con riferimento «all'articolo 125», io nutro fiducia che l'Assemblea aderisca a questo emendamento del collega Mortati e perciò ritiro il mio emendamento associandomi a quello dell'onorevole Mortati.

Presidente Terracini. L'onorevole Camposarcuno ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il parere della Regione deve esser richiesto dal Governo e dal Parlamento quando si tratti di provvedimenti o disegni di legge riflettenti le modificazioni delle circoscrizioni regionali, la creazione di Provincie o la modificazione delle circoscrizioni di Provincie».

Ha facoltà di svolgerlo.

Camposarcuno. Onorevoli colleghi, l'articolo 125 del testo della Commissione contempla i casi di fusione di Regioni esistenti e di creazione di nuove Regioni e contempla poi un terzo caso, quello cioè che i Comuni, i quali ne facciano richiesta, possono essere staccati da una Regione ed essere «aggregati a un'altra».

Non sono contemplati i casi che riguardano «le modificazioni delle circoscrizioni regionali, la creazione di Provincie o la modificazione delle circoscrizioni di Provincie».

Penso che queste altre modificazioni debbano essere considerate in questo articolo, perché in tal modo è certamente completato l'articolo stesso. Ed in questo senso ho presentato il mio emendamento ed insisto in esso.

Presidente Terracini. L'onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma dell'articolo 125 col seguente:

«Modificazioni alle circoscrizioni delle Regioni quali sono stabilite dall'articolo 123 possono apportarsi soltanto mediante legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobile. Onorevoli colleghi, l'emendamento che ho presentato tende a rendere più difficile qualsiasi modificazione all'ordinamento regionale quale è stato sancito dall'articolo 123, a rendere difficile qualsiasi variazione sia al numero che alle circoscrizioni regionali già definite.

Io penso che in un periodo di tempo così difficile come è questo, lo Stato ha bisogno soprattutto di riassestare la sua compagine sconvolta dalla guerra. Noi abbiamo già fatto cosa assai rischiosa introducendo tutte queste novità di ordinamento regionale. Cerchiamo di non peggiorare ora, perché, per le ragioni che così bene ha riferito l'onorevole Persico, se diamo con questo articolo, come è stato concepito nel testo che ci viene presentato, la possibilità, la tentazione a qualsiasi Regione o a qualunque gruppo di popolazione di chiedere l'istituzione di una nuova Regione o la modificazione di una circoscrizione esistente, creeremo il caos della vita politica italiana. Sono per questo motivo recisamente contrario all'articolo 123 proposto dalla Commissione, a meno che nelle disposizioni transitorie non si stabilisca che per 10 o 20 anni quell'articolo non potrà essere applicato.

Per queste ragioni mi associo all'emendamento dell'onorevole Persico col quale si tende a sopprimere il primo comma. In quanto al secondo comma, intendo che sia sostituito dall'emendamento che ho presentato.

In linea subordinata, se l'articolo venisse approvato così come è stato concepito nel testo della Commissione, mi riservo di presentare una disposizione transitoria con la quale si vieti qualunque modificazione per un certo periodo di tempo dopo la promulgazione della Costituzione.

Presidente Terracini. L'onorevole Perlingieri ha presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: 500 mila, sostituire le parole: un milione».

Ha facoltà di svolgerlo.

Perlingieri. Lo mantengo rinunziando a svolgerlo.

Presidente Terracini. Sono stati così svolti tutti gli emendamenti all'articolo 125.

L'onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ambrosini. Tutto sommato, la Commissione ritiene di stare al testo del progetto.

Quanto all'emendamento presentato dall'onorevole Camposarcuno, osservo che la norma relativa alla creazione di nuove Province o alla modificazione delle circoscrizioni esistenti è stata in precedenza approvata dall'Assemblea. Riguardo agli altri emendamenti: per quello presentato dall'onorevole Nobile, la Commissione ritiene che sia necessario mantenere ferme le condizioni stabilite perché possa procedersi alla creazione di nuove Regioni o alla modificazione della circoscrizione delle Regioni esistenti. Riguardo alla proposta dell'onorevole Lami Starnuti, la Commissione ritiene che debba essere mantenuto il sistema della legge costituzionale, di cui all'articolo 125, per addivenire alla creazione di nuove Regioni. Ritiene però che, per le piccole modificazioni circoscrizionali, ritenute opportune, possa procedersi alla loro attuazione semplicemente con legge ordinaria, senza bisogno cioè di ricorrere alla legge costituzionale.

Resta la questione del numero degli abitanti, che nell'articolo 125 è determinato in 500.000 e che nell'emendamento dell'onorevole Mortati è elevato a un milione e mezzo e in quello dell'onorevole Perlingieri ad un milione. La Commissione mantiene la cifra del testo del progetto, senza però insistervi decisamente.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Desideravo un chiarimento dall'onorevole Ambrosini. Nel fare riferimento all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati, l'onorevole Ambrosini ha fatto cenno alla forma con cui una Regione può essere riconosciuta ma, per il resto, non si è pronunziato.

Ambrosini. L'articolo aggiuntivo va nelle norme transitorie e non è stato ancora posto in discussione. Io ho fatto riferimento ad esso semplicemente per fare presente all'Assemblea che la disposizione dell'articolo 125 avrà un seguito nelle disposizioni transitorie; ed anche l'onorevole Lami Starnuti credo sia d'accordo.

Lussu. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati?

Ambrosini. Già la Commissione si pronunziò in senso favorevole quando si trattò del rinvio della discussione dell'articolo 125.

Presidente Terracini. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

Non essendo presenti gli onorevoli Codignola e Preti, i loro emendamenti si intendono decaduti.

Anche l'onorevole Persico non è presente, ma, essendo il suo un emendamento soppressivo, anche senza la sua presenza sarà tenuto in considerazione.

Onorevole Recca, mantiene il suo emendamento?

Recca. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Mortati?

Mortati. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Lami Starnuti?

Lami Starnuti. Mi rimetto al giudizio del Comitato di redazione.

Presidente Terracini. Onorevole Lussu?

Lussu. Ritiro il mio emendamento, poiché la Commissione ha dichiarato di accogliere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mortati, al quale aderisco.

Presidente Terracini. Onorevole Camposarcuno?

Camposarcuno. Mi rimetto alle decisioni del Comitato di coordinamento per quanto riguarda i casi da me segnalati e non compresi nell'articolo 125.

Presidente Terracini. Onorevole Nobile?

Nobile. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Perlingieri?

Perlingieri. Insisto.

Presidente Terracini. Quanto all'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli, ho già detto che lo ritenevo improponibile, in quanto riguarda una questione sulla quale l'Assemblea si è già pronunziata.

Codacci Pisanelli. Intendevo esprimere un voto per il Salento e lo mantengo come tale.

Presidente Terracini. Passiamo alla votazione del primo comma. Ricordo che vi è la proposta dell'onorevole Persico di soppressione del primo comma:

Ugualmente la proposta dell'onorevole Nobile porta alla soppressione del primo comma.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Recca di sostituire il primo comma col seguente:

«Si può con legge della Repubblica, senza che occorra il preventivo parere dei rispettivi Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni, con un minimo di cinquecento mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno i due terzi delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la prima parte del testo della Commissione:

«Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo».

(È approvata).

Pongo prima in votazione l'emendamento Mortati:

«di un milione e cinquecento mila abitanti».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Perlingieri:

«di un milione di abitanti».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte nel testo della Commissione:

«quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma dello stesso testo:

«Si può, con referendum e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un'altra».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti