[Il 4 giugno 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Recca. [...] Un'altra considerazione di carattere generale. Noi non possiamo condividere che, per disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove, debbano essere sentiti i Consigli regionali interessati. Perché i giudizi, i pareri di questi Consigli regionali non possono essere mai disinteressati, non possono mai fondarsi su valutazioni obiettive, ma saranno sempre dettati da quel famoso spirito di campanilismo, cui alludeva poco fa il collega Bellavista. E questi pareri, o non arriveranno mai, o, se arriveranno per la fissazione di un termine, non saranno mai spassionati. Certo che, per garantire la serietà di un movimento, è necessario che quella percentuale di un terzo della popolazione, rappresentata dai consigli comunali, venga elevata perlomeno a due terzi. Ed allora, approvata poi la proposta, per referendum, dalla maggioranza della popolazione stessa, a garanzia della volontà popolare per il raggiungimento dello scopo, il parere dei Consigli regionali si rende superfluo e frustraneo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti