[Il 28 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Zotta. [...] L'articolo 122 attribuisce alle Regioni il controllo di legittimità sui Comuni.
Mi sembra che questa disposizione porti un appesantimento nell'Amministrazione. Si verificherà quello che temeva l'onorevole Rescigno ieri, che il Comune di Sapri debba andare a Napoli per ottenere il visto di legittimità alle sue deliberazioni. La vita normale dell'Ente è incagliata e imprigionata da questi vincoli, il centro essendo talvolta ad una distanza enorme dal punto dove si svolge la vita locale.
Io allora vedrei il controllo di legittimità riposto nella provincia anche per non spezzare una tradizione la quale per questo lato almeno non ha demeritato. Sarà agevole ai comuni questo collegamento, che permetta appunto di ricevere le istruzioni e le correzioni degli atti, che vanno compiendo. Il controllo di legittimità, mi si consenta (forse ciò è dovuto al mio spirito di magistrato adusato all'esercizio continuo di questo controllo), io non lo vedrei affidato ad altri fuorché ad un organo statale.
Lo Stato è la legge. L'elemento politico, cioè l'elemento elettivo è il meno adatto ad esercitare il controllo di legittimità. Quando l'elemento politico ritiene tanto maturo un mutamento in un assetto di vita, lo traduce in norma legislativa; ma è sempre lo Stato, che personificando la legge, terrà all'osservanza di essa. Ecco perché il controllo di legittimità nel Comune lo vedrei in un funzionario statale che possa essere, secondo la terminologia adottata da questo Progetto, il sub-commissario.
Vi è quella giunta elettiva allora, la quale in questo caso potrebbe avere vita, esercitando il controllo di merito: e qui l'elemento elettivo e quindi l'elemento politico e il più indicato.
A cura di Fabrizio Calzaretti