[Il 3 giugno 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Colitto. [...] Prima osservazione. Il progetto di Costituzione — come ho già detto — mira alla creazione di un ente, che si chiama Regione, ma contemporaneamente distrugge l'ente che si chiama provincia.

Ora a me pare evidente che, se, a seguito della costituzione delle Regioni, dovranno essere trasportati nel capoluogo della stessa tutti, o in gran parte, gli attuali uffici provinciali, si attuerà una forma non di decentramento, ma di accentramento, con inconvenienti che è superfluo indicare. A ciò solo in parte si ovvierebbe facendo della provincia una circoscrizione amministrativa di decentramento, non solo statale ma anche regionale, perché non è a dubitare che innumeri pratiche, che attualmente possono essere disbrigate nel capoluogo della provincia, cioè alla periferia, dovrebbero essere disbrigate, una volta costituite le Regioni, nel capoluogo della Regione, cioè al centro. L'articolo 120 del progetto dispone che «la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali». «Normalmente» dunque. Restano le eccezioni. Ora per queste almeno non parmi dubbio che bisogna nella proposta riforma vedere la fonte — sembra strano, ma è così — non di un decentramento, ma di un accentramento, che da tutti gli interessati — è inutile sottolinearlo — sarebbe quanto mai deprecato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti