[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

La discussione, incentrata sulla formulazione dell'articolo proposto dal Comitato: «Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni», tratta diffusamente il tema del mantenimento della Provincia come ente autarchico. Essendo tale tema argomento dell'articolo 128, si rimanda a questo per il testo completo della discussione, mentre si riporta in questa sede esclusivamente la parte della discussione che tratta del mantenimento della Provincia come circoscrizione di decentramento statale e regionale.]

Il Presidente Terracini apre la discussione sull'articolo 1 di cui dà lettura:

«Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni».

Avverte la Sottocommissione che sono state già presentate due proposte di emendamento. La prima, dell'onorevole Bozzi, è del seguente tenore: «Il territorio dello Stato è ripartito in Comuni, Provincie e Regioni»; la seconda, dell'onorevole Tosato, firmata anche dagli onorevoli Fuschini, Mannironi, Cappi, De Michele e Codacci Pisanelli, suona così: «Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, Provincie e Comuni».

Uberti nota che la disposizione dell'articolo 1 si ricollega a quella dell'articolo 17 concernente le Province come circoscrizioni amministrative di decentramento regionale. Propone quindi di differirne l'esame a quando verrà in discussione lo stesso articolo 17.

[...]

Conti. [...] Quanto alle Province, osserva che, ove se ne voglia fare menzione, occorre aggiungere la precisazione che sono organi di decentramento regionale; tuttavia ritiene preferibile seguire il concetto dell'onorevole Mortati di non parlarne affatto, limitandosi ad indicare gli elementi fondamentali dello Stato: il Comune e la Regione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti