[Il 17 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]
Presidente Terracini. [...] Si dovrà ora passare all'esame degli articoli 120 e 121 secondo il nuovo testo proposto dalla Commissione.
Ricordo all'Assemblea che il testo dell'articolo 120 del progetto era del seguente tenore:
«La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.
«Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da Corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica».
Vi era poi il successivo articolo 121, così formulato:
«Il Comune è autonomo nell'ambito dei principî fissati dalle leggi generali della Repubblica.
«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti».
Il Comitato di redazione presenta ora il seguente nuovo testo in cui i due articoli sono unificati:
«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni.
«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
«La istituzione di nuove Province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate.
«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».
Micheli. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Micheli. Io ho da ripetermi un po' perché effettivamente non è una cosa nuova quella che si presenta. L'onorevole Presidente della Commissione ha detto: Noi del Comitato facciamo quello che possiamo; esaminiamo gli emendamenti, veniamo incontro ai colleghi in quanto è possibile e cerchiamo di coordinare il pensiero nostro con quello degli altri presentando un nuovo testo. Questa è una innovazione geniale senza dubbio, perché viene da una mente che veramente ha qualcosa di più della genialità, ma effettivamente non è il sistema al quale noi vecchi parlamentari siamo abituati. Noi abbiamo un testo sul quale discutiamo, sul quale ci prepariamo, e sul quale presentiamo i nostri emendamenti. Ecco perché do perfettamente ragione all'onorevole Targetti, quando dice che noi non possiamo mettere un articolo al posto di un altro perché verremmo a toglierci il diritto di presentare emendamenti, in quanto che l'unione di due articoli, uno antecedente e l'altro posteriore, sminuisce quasi questo diritto. Tutti gli emendamenti presentati su questi articoli verrebbero a decadere. Non ho difficoltà quindi ad aderire a questo concetto, che è di larga affermazione della libertà parlamentare. E questo è quello che ci capita oggi, in quanto che il Comitato avrà fatto benissimo a fare quello che ha fatto, avrà fatto anche opera meritoria, ma un poco di merito dovremo averlo anche noi. E per giungere a questo, aderisco a quanto ha detto l'onorevole Targetti, che se non è il rovescio della medaglia, poco manca, cioè che si diminuisce la nostra facoltà di presentare emendamenti, eliminando di un colpo tutti quelli che sono già stati presentati.
Ora, se c'è un punto nel quale è stato sminuito e modificato il progetto predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, cioè il progetto Ambrosini, è proprio quello della Provincia.
La Provincia, nel progetto Ambrosini, restava come l'organo di decentramento. Oggi è rimasta quella che è, e non si sa bene ancora quali altre facoltà e competenze ad essa si intende e si voglia aggiungere. Quindi è un ente a linee nuove da definire. Il Comitato si è dato conto di questo, e nelle sue adunanze, (limitate a cinque o sei persone, che si alternano secondo gli impegni; i Settantacinque non si convocano per le ragioni addotte dal Presidente della Commissione — e per questo egli è autorizzato a ritenere che se i Diciotto non arrivano, i Settantacinque si troverebbero ancora meno nel numero necessario — ha predisposto questo nuovo articolo, che parla delle Province e dei Comuni come enti autonomi. Ora, questo articolo è il primo di quelli che riformano tutto quello che noi abbiamo avuto dinanzi, per quattro, cinque mesi, per la discussione. Non dico di essere contrario alla nuova impostazione. Solamente bisognerà vedere cosa si debba fare.
Io voglio pregare i colleghi del Comitato di non aversene a male, ma noi siamo molto meno pratici, avveduti e sapienti in queste amministrative vicissitudini, da poter correntemente approvare da un momento all'altro il completo mutamento della impostazione in un problema così difficile e grave come quello che riguarda la funzione della Provincia nella nuova organizzazione regionale dello Stato unitario.
Quando il Presidente dice che di questo io debbo ancora prendere visione, si sbaglia, perché la visione si prende subito, in un batter d'occhio, ed io ho la vista ancora buona, signor Presidente; ma qui si tratta non di vedere, ma di osservare, di esaminare e di studiare in profondità, perché ogni parola ha la sua importanza, e può avere un notevole riferimento per il domani.
Questo è servito nell'Assemblea a correnti divergenti al riguardo come un compromesso fra il pensiero dei regionalisti più accesi, e quello di coloro che non possono e non vogliono dimenticare lo statalismo antico.
Fuschini. Sono piccole fiammelle.
Micheli. Poco illuminano esse, e necessita che in questa gara di compromesso, ciascuno veda cogli occhi suoi, ma ciascuno di noi sa come quattro occhi vedano ancora meglio di due. Ecco perché io domando che sopra la questione tuttora controversa, almeno nella pratica applicazione, si debba riflettere bene. Non credo di avere detto nulla di men che opportuno sopra questo articolo 123 per cui tanto reo tempo di volse.
Noi siamo stati mandati dalle nostre popolazioni per introdurre questi liberi sensi di nuova vita e questa necessità di rivolgimento nella organizzazione dello Stato, e dopo tante discussioni ci crediamo di essere giunti in fondo quando ci troviamo di fronte ad un articolo che con bel garbo rimanda tutto a quel paese! Onorevoli colleghi, noi abbiamo il diritto di parlare alto e forte e dire: discutiamo. L'Assemblea potrà respingere, se crederà. Io ho detto quello che in coscienza dovevo dire. L'Assemblea voterà come crede.
Questo concetto del referendum è troppo importante per essere sfiorato appena. Se noi crediamo di ammetterlo o di non ammetterlo, ed in caso affermativo si dovrà stabilire come congegnarlo, ciò deve avvenire dopo esauriente discussione e non con una semplice presentazione e relativo rinvio di tre articoli presentati qui all'ultimo momento con una forma alla quale io mi ribello.
Ruini. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini. Presidente della Commissione per la Costituzione. L'onorevole Micheli chiede forse una sospensiva?
Se noi non avessimo avuto lo scrupolo di presentare questo foglietto di carta che esprime il nostro pensiero sugli emendamenti presentati, e che cerca di incanalare la discussione, l'onorevole Micheli non avrebbe detto niente. Io domando perdono di essere andato incontro, per deferenza all'Assemblea, e di aver disposto che questa foglio fosse pubblicato e distribuito. Qualcuno mi ha detto: tu non dovevi pubblicarlo, bastava che tu esprimessi il pensiero della Commissione a voce, dopo di che si poteva discutere e votare. Ma nessuno vieta di discutere ancora finché si vuole, sebbene sia un tema già discusso e forse ridiscusso. Ripeto, esaminiamo subito, senza fare ostruzionismi, il 120 e il 121.
Micheli. Facciamo il 120 e il 121, io non mi oppongo: ma temo che questo possa spostare le basi della discussione.
Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Micheli se concretamente egli fa la proposta, come emendamento, di riprendere il vecchio testo della Commissione, perché desidero precisare che io stesso replicate volte ho pregato l'onorevole Ruini di procedere in questo lavoro di considerazione, valutazione e riordinamento degli emendamenti, affinché non avvenisse ciò che nei primi tempi del nostro lavoro avveniva, che cioè al momento in cui si doveva affrontare un testo conclusivo, ci si convinceva di non poterlo redigere.
D'altra parte, questo è il lavoro che abbiamo deferito, che l'Assemblea ha deferito, al Comitato di coordinamento.
Come già altre volte è avvenuto prima della seduta di oggi, i membri dell'Assemblea hanno pieno diritto di riprendere in proprio nome il vecchio testo presentato dalla Commissione e proporlo come emendamento.
Quanto alla questione di principio, mi permetto ricordare che l'Assemblea ha votato l'articolo 107, nel quale la conservazione della Provincia nella forma attuale è stata formalmente stabilita. L'articolo 107, approvato dall'Assemblea, dice: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni». Votando questa formulazione, è evidente che l'Assemblea ha annullato quel particolare allineamento della Provincia che, invece, la Commissione dei Settantacinque aveva accettato nella sua formulazione iniziale.
Il problema è quindi risolto in via di principio, e oggi si tratta di passare alle forme pratiche di attuazione.
Quindi, le preoccupazioni dell'onorevole Micheli non rispondono più ad una situazione di fatto, sicché, se l'Assemblea lo ritiene, si può passare alla discussione degli articoli 120 e 121.
Micheli. Può darsi, e senza dubbio è, che l'Assemblea ha ritenuto nell'articolo cui ella ha accennato, di votare la conservazione della Provincia. E siccome in quella occasione ho espresso, sia pur brevemente, il mio pensiero non so se a questa votazione si possa dare l'estensione a cui arriva il nostro Presidente, perché effettivamente la Provincia era considerata anche nell'antico testo, ma come ente di decentramento; ora non siamo ancora entrati a discutere come possa essere effettivamente congegnata la Provincia, in base a tale deliberazione.
Presidente Terracini. Se lei riprende il verbale, sommario o stenografico, della seduta, potrà constatare che la Provincia è stata in quel momento voluta e decisa dall'Assemblea, non come organo di decentramento amministrativo, ma come un ente autonomo, autarchico.
Micheli. Autonomo si, ma non autarchico.
Tonello. Autonomo è più che autarchico.
Micheli. Ma è tutto diverso il significato.
Fuschini. Ma questa è una discussione sul merito!
Micheli. Non facciamo né aggiunte né diminuzioni; quello che è, è. Ci sono i verbali.
Presidente Terracini. Onorevole Micheli, lei sta facendo una discussione sul merito: restiamo al problema di procedura. È una questione di procedura e non di merito.
Micheli. È una questione di procedura; ma effettivamente, per forza di cose, nella procedura c'è nascosto un pochettino di merito.
Presidente Terracini. Ma non bisogna che prevalga il merito sulla procedura.
Micheli. Ma se affiora di per sé il merito!
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma lei, onorevole Micheli, ha già accettato il criterio di accedere alla discussione degli articoli 120 e 121.
Micheli. Sul testo antico della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma non esiste più il vecchio testo.
Presidente Terracini. Onorevole Micheli, può presentare, come emendamento, il vecchio testo della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma se l'onorevole Micheli presenta, quale suo emendamento, il vecchio testo della Commissione degli articoli 120 e 121, lo prego di tener conto di quanto dell'articolo 120 è stato trasferito nell'articolo 112.
L'articolo 120 diceva che «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento».
Questo disposto lo abbiamo già contemplato nell'articolo 112 dove, parlando della Provincia, su proposta dell'onorevole Mortati, l'Assemblea ha votato che normalmente la Regione esercita le sue funzioni attraverso la Provincia.
Quanto al secondo comma, esso diceva: «Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite giunte nominate dai corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica». Ma, evidentemente, anche questo è caduto, quando abbiamo stabilito di conservare le Province come enti autonomi.
L'articolo 120 quindi non è più da discutersi e sei lei, onorevole Micheli, vuol tornare al vecchio testo, la sua proposta equivale a rimettere in questione ciò che è stato già deciso.
Lussu. Ma questo problema non è stato mai affrontato; qui si tratta di circoscrizioni provinciali.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma se è passato integralmente! Evidentemente l'aver stabilito che rimane la Provincia costituisce un insieme di problemi che gli articoli 119 e 121 nella nuova formulazione considerano. Il problema è qui. Io non saprei dunque come si possa ripescare una disposizione che già è stata inclusa in altri articoli. Se lei vuole, onorevole Micheli, la faccia pure sua, ma io mi alzerò e dirò che si tratta di materia già acquisita alla Costituzione.
Lussu. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lussu. Chiedo scusa, ma non intendevo già di prendere la parola sulla discussione generale, perché ritenevo che i colleghi i quali non hanno fatto parte della Sottocommissione avessero essi il diritto di parlare e noi di tacere. Ma se ora mi trovo sorpreso da fatti improvvisi e strani, è evidente che sento in coscienza il dovere di intervenire. Come mai dunque viene soppressa la discussione intorno ad una questione...
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma, onorevole Lussu, la discuteremo in sede di articolo 120 e di articolo 121.
Lussu. Mi dispiace, ma la questione non è stata affrontata ed io credo che noi abbiamo il diritto di parlarne. (Commenti).
Presidente Terracini. Onorevole Lussu, mi permetta. Mi pare, a sentirla, come a sentire anche altri colleghi, che qualcuno voglia intendere che gli articoli 120 e 121 siano già senz'altro acquisiti senza discussione. Tutte le cose, infatti, che lei dice e che prima diceva l'onorevole Micheli costituiscono i motivi o gli argomenti o le tesi che saranno sostenute in quella sede.
Lussu. Il mio intervento è originato, onorevole Presidente, da quanto ha detto l'onorevole Ruini.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma no.
Presidente Terracini. Desidererei chiarire la questione. Abbiamo un resoconto sommario n. 164, che potrà essere controllato e confrontato sulla base del resoconto stenografico. Comunque, per intanto, dal resoconto sommario della seduta del 27 giugno 1947 risulta che tutti gli argomenti che in questo momento preoccupano gli onorevoli colleghi, tutte le dichiarazioni e le proposte che si vogliono fare per gli articoli 120 e 121 sono già state fatte presenti.
L'onorevole Micheli, in quella seduta, ha parlato, in sede di dichiarazione di voto, contro la formulazione che includeva la Provincia fra le suddivisioni dello Stato, proprio con gli argomenti che in questo momento ha brevemente accennato. E l'onorevole Lussu, a sua volta, ha proprio trattato di questa questione, ampiamente, in quella sede. Ciò nonostante l'Assemblea, anche dopo una dichiarazione di voto dell'onorevole Piccioni, ha votato quella formula che ho detto poco fa, con quel preciso significato.
Quindi, non è vero che noi ci troviamo di fronte ad una questione nuova: noi abbiamo una decisione presa. Secondo le norme generali, una decisione presa è acquisita; ed è naturale che il Comitato di coordinamento valuti oggi gli emendamenti e li svolga in relazione a quanto già acquisito da quella decisione avvenuta. E pertanto, dato che l'Assemblea ha deciso che le Province restino, e restino con quella particolare caratteristica, oggi noi possiamo passare all'esame degli articoli 120 e 121 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Direi anzi che, se come emendamento — e lo diceva già l'onorevole Ruini — si volesse proporre la vecchia formulazione che escludeva questo carattere della Provincia, e che la rappresentava appunto semplicemente come una base di decentramento della Regione, noi non potremmo prendere in esame questo emendamento che andrebbe contro una decisione che è già stata presa. E, come si sa, il Regolamento esclude che sotto forma di emendamenti ad articoli successivi si possa inficiare una decisione già formalmente votata dall'Assemblea.
Mi pare, onorevoli colleghi, che possiamo comunque decidere — se c'è una proposta formale di rinvio — se il rinvio debba farsi; oppure se dobbiamo esaminare il testo degli articoli.
Se nessuno presenta una proposta formale di rinvio, si passerà senz'altro all'esame del testo degli articoli 120 e 121.
Codignola. C'è una proposta di rinvio. Si stanno raccogliendo le firme.
Presidente Terracini. La proposta può farla lei personalmente; non ha bisogno di firme.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma che cosa significa il rinvio?
Presidente Terracini. Avverto l'Assemblea che gli onorevoli Camposarcuno, Codignola ed altri hanno fatto pervenire alla Presidenza una richiesta di rinvio della discussione sugli articoli 120 e 121, nonché sul relativo testo unificato proposto dal Comitato di redazione. La richiesta si basa sull'articolo 90, quinto comma, del Regolamento, che prevede il rinvio esclusivamente di ventiquattr'ore.
Targetti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Targetti. Io chiederei che i colleghi i quali hanno proposto il rinvio di ventiquattr'ore dicessero le ragioni di questa loro proposta.
Fuschini. Si dovrà studiare il nuovo testo...
Targetti. Non si tratta di un testo presentato all'ultima ora. La dizione di oggi è un po' diversa da quella che già figurava negli stampati antecedenti, ma l'argomento è ben conosciuto.
Presidente Terracini. L'onorevole Camposarcuno, primo firmatario della richiesta di rinvio, ha facoltà di parlare.
Camposarcuno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo pomeriggio, venendo alla Camera, abbiamo visto un po' sconvolto tutto quello che era stato in precedenza scritto ed anche un po' discusso intorno alla Regione. Anzi, noi che avevamo studiato gli articoli proposti dalla Commissione, articoli non improvvisati, articoli sui quali noi avevamo portato il nostro esame, sui quali noi avevamo presentato i nostri emendamenti, abbiamo veduto questi articoli all'improvviso, senza alcun motivo...
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma come senza alcun motivo!
Camposarcuno. ... presentati completamente modificati alla discussione. Noi ci preoccupiamo soprattutto di questi articoli 120 e 121 e poi di quel famoso articolo 123.
Fuschini. Di quello facciamo un'altra questione.
Camposarcuno. Non si può negare che questo nuovo testo dei due articoli 120 e 121 formula proposte concrete nuove, sulle quali penso che i deputati abbiano il diritto ed il dovere di portare l'esame e di proporre eventuali emendamenti.
Fuschini. Ci sono già.
Camposarcuno. Ma ci sono sul vecchio testo, tanto è vero che quando ci siamo trovati dinanzi ai nuovi articoli proposti dal Comitato di coordinamento, ci si è detto che chi non aveva presentato emendamenti su questo nuovo testo, non aveva il diritto di discutere gli emendamenti presentati sulla base dei vecchi articoli.
Ora io mi domando, e domando soprattutto a quelli che non sono nuovi della vita parlamentare: l'articolo 90 del Regolamento della Camera dice: «Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno ventiquatt'ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono».
Questo articolo che si dovrebbe discutere, cioè il nuovo testo degli articoli 120 e 121, è stato presentato nel pomeriggio di oggi 17 luglio. Penso che noi abbiamo il diritto di poterlo esaminare e di essere quindi messi nei termini per presentare eventuali emendamenti.
Targetti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Attenda un momento, la prego, onorevole Targetti.
Onorevole Camposarcuno, tanto perché si chiariscano bene le ragioni di queste varie prese di posizione, che hanno carattere procedurale ma che tuttavia è interessante fissare, faccio osservare che ella ha presentato un emendamento al nuovo testo il che significa che non le è mancato completamente il tempo di esaminare questo nuovo testo!
In secondo luogo desidero osservare che la prima parte, che è quella che dà luogo a tutte le preoccupazioni, del nuovo testo dell'articolo 120 e 121 è ripresa dal testo precedente che era stato presentato l'8 luglio; e che pertanto un semplice confronto del testo dell'8 luglio con questo di oggi sarebbe sufficiente a dimostrare che non ci sono proposte nuove a questo proposito. C'è qualche modificazione di parole, e non di concetti.
Targetti. Rinuncio a parlare, perché volevo dire quello che ha detto ora il signor Presidente.
Camposarcuno. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Camposarcuno. È vero che ho presentato un emendamento al nuovo testo dell'articolo 123; ma era tale da potersi scrivere in un minuto. Il contenuto di quell'emendamento è l'espressione della passione ardente e indomita dei miei molisani, di tutti i molisani e non solo di quelli che mi hanno eletto alla Costituente. Sostituire alle parole «Abruzzi e Molise» la parola «Molise» non richiedeva né studio, né attenzione, né termini di sorta. (Interruzioni).
Quando io leggo il testo dell'articolo 123 del progetto di Costituzione che considera il Molise come Regione a sé stante, così come era stato proposto dalla seconda Sottocommissione e quando leggo alla pagina 131 del progetto stesso una nota che dice: «Su questo testo, proposto dalla seconda Sottocommissione, la Commissione, in seduta plenaria, ha sospeso ogni decisione, in attesa che siano raccolti gli elementi di giudizio mediante la inchiesta in corso presso gli organi locali delle Regioni di nuova istituzione»; e mi risulta che su questo argomento non c'è stata nessuna discussione, che la Commissione dei Settantacinque non è stata convocata e, di conseguenza, non s'è trattato affatto, sino ad oggi, un problema di sì grande importanza, mi domando se è cosa che può far piacere vedere in un pomeriggio, all'improvviso, mutate o soppresse le Regioni, non sappiamo ad opera di chi, come se si trattasse di cose di nessun rilievo. (Interruzioni).
Io sono stato sempre parco di parole in questa Assemblea; ho avuto premura di parlare soltanto nel momento opportuno ed in caso di necessità. Ma quando appaiono problemi che toccano vivamente, in modo così decisivo ed irrimediabile le popolazioni rappresentate, alzo fieramente la mia voce in difesa del mio Molise. Questo è un mio diritto e soprattutto un mio dovere. Quell'emendamento che mi ha ricordato il Presidente si poteva scrivere in un minuto, come ho detto. Io ho presentato sul problema regionale tanti emendamenti e sono riuscito a discuterne solo alcuni, perché quando sono venuto all'Assemblea ho trovato sovente un nuovo testo proposto dalla Commissione; e mi si è detto sempre che i miei emendamenti non si potevano discutere perché gli articoli erano stati mutati. Questa è stata la sorte non lieta di tutti noi, onorevoli colleghi.
Ora, quando vedo il nuovo testo degli articoli 120 e 121 e 123, io dico che ho il diritto ed il dovere di esaminarlo e con tutto il tempo che mi consente il Regolamento della Camera. (Approvazioni).
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi dispiace dover ritornare su questo argomento; ma è stato detto qui, dall'onorevole Camposarcuno che ci siamo divertiti a fare e a disfare. Facciamo presente questo: noi abbiamo presentato dei testi; è venuta una selva di emendamenti. Se avessimo dichiarato che non tenevamo conto di nessun emendamento e lasciavamo cadere tutto, che cosa avrebbe detto l'Assemblea? Noi abbiamo seguito doverosa norma di riguardo verso l'Assemblea. Quindi non è affatto permesso che lei, onorevole Camposarcuno, possa accusarci di aver fatto così a capriccio dei continui cambiamenti. I cambiamenti sono stati fatti tenendo conto degli emendamenti dell'Assemblea.
Veniamo alla questione che l'onorevole Camposarcuno ha toccato più direttamente. Egli ha parlato dell'articolo 123. Il Comitato dei Settantacinque aveva deciso di fare una inchiesta e di riprendere poi la questione. Essendo stato stabilito dal Comitato dei Settantacinque che i suoi poteri erano trasferiti ai Diciotto, i Diciotto erano perfettamente in diritto e in dovere di esaminare essi queste questioni da decidere.
Stamattina c'è stata una discussione in seno ai Diciotto. Di questi, alcuni erano favorevoli al mantenimento del testo dell'antico progetto, altri volevano rinviare. È noto, onorevole Camposarcuno, che ci sono otto emendamenti che volevano rinviare ad una futura legge ogni decisione quali saranno le Regioni. (Interruzione del deputato Camposarcuno). Questa tesi non è prevalsa. C'erano altri emendamenti, quattro o cinque, che chiedevano di stabilire che per ora le Regioni dovevano essere quelle tradizionali e che dopo si sarebbe proceduto alla modifica. Questa tesi è venuta in votazione ed ha prevalso, contro il mio voto.
Ora io dico: cosa volete di più democratico e di più corretto? I Diciotto si sono pronunciati in questo senso. Voi, come Assemblea, potete benissimo distruggere questa deliberazione. Ma c'è bisogno di nuovi elementi? Che cosa è questo dire: vogliamo rinviare? Il Comitato ha esercitato il suo diritto e il suo dovere: l'Assemblea decida.
Aggiungo di più, onorevole Camposarcuno: qui non c'è questione di parte, perché la tesi che è prevalsa l'hanno votata tutti quelli che erano della sua parte. Quindi è inutile voler vedere delle manovre. L'hanno votata proprio quelli che sono stati favorevoli alla Regione. Quando verremo all'articolo 123, esporrò le ragioni che sono state dette in Comitato.
Voi conoscete la questione nel modo più perfetto; discuterete e delibererete.
Veniamo alla proposta di rinvio degli onorevoli Camposarcuno e Codignola.
È un diritto che quando un dato numero di deputati propone il rinvio dell'emendamento, si accolga la richiesta. Ma io chiedo all'onorevole Codignola: è proprio necessario? Anche queste, non sono questioni che abbiamo esaminato da tempo? Cosa c'è di nuovo? Nell'articolo presentato otto giorni fa, dicevamo: «Le Province e i Comuni sono autonomi nell'ambito dei principî fissati, ecc.». E questo è conservato. Nell'articolo presentato stamani, tenendo conto degli emendamenti presentati si è aggiunto qualche cosa. Come voi potevate accettare o respingere l'emendamento, accetterete o respingerete questa decisione della Commissione. Quindi, pregherei i proponenti di rinunziare alla loro domanda di rinvio. Discuteremo sul merito e l'Assemblea deciderà se accettare o meno l'articolo.
Che cosa c'è da meditare ancora su questioni che ormai sono state sviscerate mille volte?
Se si mantiene la proposta di rinvio, evidentemente, in base al Regolamento, dovremo rinviare e allora discuteremo questa sera stessa se si debba rimandare il 122 ed affrontare il 123. Invece io credo sia opportuno esaminare la questione dell'autonomia provinciale e regionale. Deciderete come volete. Ma che cosa vogliamo ancora rinviare dopo che se ne è parlato tanto tempo?
Iniziamo la discussione!
Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, abbiamo una domanda dell'onorevole Camposarcuno, ed altri per rinviare l'esame dell'articolo 120 e seguenti; il che vuol dire di tutti gli articoli proposti dalla Commissione.
Pertanto mi sento in dovere di esaminare con una certa attenzione questa richiesta anche se dovessi giungere ad una conclusione che non corrisponde alla prima affermazione che ho fatto. Esaminando la richiesta, mi sono posto questa domanda: in realtà il nuovo testo della Commissione rappresenta un articolo aggiuntivo? Ed ho risposto: No, non è un articolo aggiuntivo. Rappresenta un emendamento? No, non è un emendamento. È un nuovo testo, il che è una cosa completamente diversa. Ora, l'articolo 90 del Regolamento, al suo quinto comma, parla specificatamente di articoli aggiuntivi e di emendamenti e pertanto io non dico che non debba essere tenuto conto di questa domanda di rinvio, ma che essa debba essere considerata come una domanda sulla quale l'Assemblea decide e non come una domanda che automaticamente porta ad una conseguenza. Mi pare che questa mia interpretazione non pecchi, o non pecchi eccessivamente, quanto meno; e perciò, onorevoli colleghi, considero questa nuova domanda di rinvio eguale alla domanda di rinvio sulla quale l'Assemblea ha votato poco fa.
Micheli. Onorevole Presidente, l'accetta come domanda di rinvio? Perché diversamente si dovrebbe fare la questione se il nuovo testo non entri, per analogia, fra quelli che sono contemplati dall'articolo 90 del Regolamento.
Presidente Terracini. È evidente che il comma quinto di questo articolo del Regolamento si preoccupa di creare al Governo o alla Commissione alcune garanzie nei confronti di improvvisi emendamenti o formulazioni presentati da membri dell'Assemblea. In questo caso, invece, la situazione si capovolgerebbe e il Regolamento verrebbe invocato come una salvaguardia dell'Assemblea o di alcuni membri dell'Assemblea nei confronti di una iniziativa della Commissione, con uno spirito diverso cioè da quello che ha ispirato l'articolo 90.
Comunque, se l'interpretazione che ho data è riconosciuta valida, porrò in votazione la richiesta di rinvio e se questa viene accettata, sarà tolta la seduta.
Lussu. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lussu. È una questione di Regolamento. Se la Commissione non cambiava le cose...
Presidente Terracini. La prego, non facciamo recriminazioni. Ponga la questione nei suoi termini esatti.
Lussu. Io credo che l'interpretazione che il Presidente ha data non sia esatta. Credo che questo testo nuovo sia ancor più che un emendamento, e quindi dia ancor maggiore diritto a che sia chiesto il rinvio.
Presidente Terracini. Il rinvio può essere chiesto, ma deve essere deciso dall'Assemblea.
Lussu. Io sostengo, ripeto, che questo è un emendamento. Infatti si riferisce ad articoli nei quali l'emendamento rivive ancora e non è un totale capovolgimento o una trasformazione. In termini letterari, siamo di fronte ad un emendamento vero e proprio e pertanto non si può mettere ai voti di fronte all'Assemblea se dovrà esserci o no il rinvio.
Il rinvio è automatico. Me ne duole per la Commissione, ma nessuno di noi le ha dato talmente carta bianca, da poter essa presentare un testo totalmente nuovo, al quale noi non eravamo preparati. La responsabilità ricade sulla Commissione.
Presidente Terracini. Le ragioni dei proponenti il rinvio sono state ampiamente svolte.
Hanno parlato gli onorevoli Camposarcuno e Lussu, cioè due dei firmatari della richiesta; e quindi ognuno, che si sia convinto della validità delle loro ragioni, può esprimere il proprio giudizio, votando a favore del richiesto rinvio.
Lussu. Non si può mettere ai voti!
Presidente Terracini. Io, invece, lo porrò ai voti; perché, in definitiva, la interpretazione del Regolamento, quando vi sono casi controversi, è rimessa al Presidente. In questo caso, poi, non decido di autorità, perché l'Assemblea è chiamata essa a decidere del rinvio. (Interruzione del deputato Lussu).
Voci a sinistra. Basta! Basta!
Lussu. Non basta affatto! Con questo sistema, con un colpo di maggioranza si può sopraffare la minoranza e il Regolamento.
Presidente Terracini. Le faccio osservare che il Regolamento ha braccia molto larghe e permette anche di trovare un arbitro della questione.
L'articolo 85, infatti, dice che, quando un deputato fa appello al Regolamento, è la Camera che decide di questo appello.
Io dò un'interpretazione dell'articolo 90; lei, onorevole Lussu, si appella contro la mia interpretazione; l'Assemblea decide.
Pertanto, porrò all'Assemblea il quesito.
Micheli. Chiedo di parlare.
Voci a sinistra. Basta! Basta!
Presidente Terracini. Su che cosa chiede di parlare?
Micheli. Domando che il signor Presidente abbia la compiacenza di annunciare in modo preciso la questione, in modo che si possa comprendere qual è l'appello al Regolamento, sopra il quale noi dobbiamo votare. (Interruzione del deputato Nobili Tito Oro).
Lei lo sapeva già onorevole Nobili. Io no: sono in ritardo forse anche perché non posso fruire dei consigli del suo vicino onorevole Dugoni. (Si ride).
Presidente Terracini. Preciso la questione. L'onorevole Camposarcuno ed altri, appellandosi al quinto comma dell'articolo 90 del Regolamento, chiedono che la discussione di questi articoli sia rinviata di 24 ore.
L'articolo 90 del Regolamento, al suo quinto comma, prevede la facoltà di questa richiesta esclusivamente per gli articoli aggiuntivi o per emendamenti.
Micheli. Qui si tratta di emendamento sostitutivo. (Rumori a sinistra).
Presidente Terracini. Onorevole Micheli, io desidero avere il massimo rispetto e un'estrema benevolenza nei confronti di tutti i colleghi, e particolarmente dei più anziani; ma desidero che anche i colleghi comprendano che vi è una norma alla quale attenersi, che è essenzialmente quella di non turbare o procrastinare troppo i nostri lavori. Lei ha avuto il diritto — che ha esercitato — di prendere numerosissime volte la parola: il processo verbale ne farà testo. Le stavo dando una spiegazione. Mi permetta di portarla a termine. Vi è la richiesta dell'onorevole Camposarcuno perché, in base al quinto comma dell'articolo 90, si rinvii a domani l'esame del nuovo testo della Commissione. Il comma quinto dell'articolo 90 parla dell'esercizio di questo diritto, quando ci si trova di fronte ad un articolo aggiuntivo o ad un emendamento.
Micheli. Ma si rientra, perché qui si tratta di un emendamento sostitutivo! (Rumori a sinistra).
Presidente Terracini. Onorevole Micheli, la prego di non interrompermi più. Consideri che il nuovo testo formulato dalla Commissione non è, per quanto si vogliano storcere gli argomenti, né un emendamento, né un articolo aggiuntivo. È il nuovo testo e pertanto ritengo che l'invocazione all'articolo 90 non sia valida. Poiché l'onorevole Lussu contesta la validità di questa mia interpretazione, in base al disposto dell'articolo 85, investo l'Assemblea della decisione e chiedo che voti su questo argomento, cioè se la richiesta dell'onorevole Camposarcuno, dell'onorevole Lussu e di altri colleghi è fondata sull'articolo 90, comma quinto: se l'Assemblea dirà sì, accetterà la proposta di rinvio; se l'Assemblea dirà no, chiuderemo definitivamente questa troppo lunga discussione procedurale e passeremo senz'altro alla discussione sul merito del testo formulato dalla Commissione.
Lussu. Chiedo di parlare.
Micheli. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Non posso dare più la parola a nessuno.
Lussu. È per una dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Non c'è dichiarazione di voto, in questa materia. Pongo, quindi, in votazione l'interpretazione che ho data dell'articolo 90, in base alla quale non è ammissibile la richiesta di rinvio, di ventiquattro ore, del nuovo testo proposto dalla Commissione.
(È approvata).
Passiamo finalmente all'esame di questo testo. Invito l'onorevole Segretario a dare lettura del nuovo testo degli articoli 120 e 121, così come è stato formulato dalla Commissione.
Molinelli, Segretario, legge:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni.
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
«La istituzione di nuove Provincie è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate.
«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».
Presidente Terracini. Ricordo che, in sede di discussione generale, sono già stati svolti dai presentatori i seguenti emendamenti, attinenti alla prima formulazione del progetto:
«Sostituire il primo comma dell'articolo 120 col seguente:
«La Regione esercita normalmente le sue funzioni a mezzo delle circoscrizioni circondariali che risultano dalla divisione delle Provincie.
«Bruni».
«Al secondo comma, sostituire la dizione: circoscrizioni provinciali, con l'altra: circoscrizioni circondariali.
«Bruni».
«Sostituire l'articolo 120 del progetto col seguente:
«La Provincia, oltre che circoscrizione amministrativa di decentramento statale e regionale, è ente autarchico territoriale, con gli organi e le funzioni determinati dalla legge.
«Rescigno».
Sono stati successivamente presentati altri emendamenti al testo primitivo, emendamenti dei quali la Commissione ha tenuto conto per la redazione del nuovo testo. Al penultimo testo, che è quello che più si avvicina all'attuale, e che, anzi, è in parte ripreso dalla Commissione, avevano presentato emendamenti gli onorevoli Colitto, Bubbio e Belotti.
L'emendamento dell'onorevole Colitto è del seguente tenore:
«Sostituirli col seguente:
«La Provincia ed il comune sono autonomi nei limiti delle leggi dello Stato, che ne determinano le funzioni ed i poteri».
Questo emendamento, in sostanza, è stato assorbito dal nuovo testo della Commissione.
Colitto. Non completamente.
Presidente Terracini. Onorevole Colitto, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
Colitto. Lo svolgerò rapidamente.
Il mio emendamento non tocca la sostanza della norma, ma tende a migliorarne la forma. Chi legge l'articolo proposto dalla Commissione intende subito che la Costituzione vuole fissare questo concetto: che lo Stato emana leggi per precisare le funzioni delle Province e dei Comuni e che la Provincia ed il Comune sono autonomi nell'ambito di esse. Non è necessario, pertanto, a mio avviso, parlare di leggi «generali», che presuppongono anche quelle «particolari», essendo difficile stabilire dove finiscono le prime ed incominciano le altre, ed anche perché principî, cioè direttive, si possono ben ricavare anche da leggi particolari.
Penso, poi, che, invece di «compiti e funzioni», sia meglio parlare di «funzioni e poteri». Compiti e funzioni mi sembrano due parole, che esprimono lo stesso concetto, il che non penso che si possa egualmente dire per le due parole da me indicate.
Prendo atto, infine, con piacere che il Comitato di coordinamento, nella nuova formulazione dell'articolo, non ha parlato più di leggi attribuenti alle Regioni funzioni di coordinamento. Non si comprende, infatti, in che cosa tali leggi, occupandosi delle funzioni e dei poteri della Provincia e del Comune, si differenziano dalle altre leggi, sì da poter essere indicate a parte.
Insisto, perciò, in quei miei emendamenti, non seguiti dalla Commissione.
Presidente Terracini. Gli onorevoli Bubbio e Belotti, hanno presentato il seguente emendamento:
«Aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 120 del progetto, il comma seguente:
«Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento».
L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgerlo.
Bubbio. Onorevoli colleghi, il mio emendamento si è reso necessario dopo che era stato radicalmente cambiato il testo della Commissione.
Il testo del progetto, presentato dalla Commissione, all'articolo 120 suonava in questo modo: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento».
Ora, viceversa, per questo nuovo articolo 120-121, la Commissione ha senz'altro soppresso questa disposizione, cioè la possibilità di suddividere in circondari le circoscrizioni provinciali; il che ha causato una certa sorpresa. Non va dimenticato d'altra parte che molte città italiane avevano manifestato replicatamente le loro aspirazioni per la ricostituzione di questi circondari, a titolo unicamente di decentramento amministrativo, senza alcuna forma autonoma o autarchica. Ritengo, quindi, che la Costituente possa nuovamente soffermarsi su questo problema.
Posso aggiungere anche un'altra considerazione: ad iniziativa della città di Fermo, se non vado errato, fu creata un'Associazione dei Comuni che durante il periodo preparatorio aveva discusso la possibilità di introdurre nella Costituzione, appunto, la riforma attinente alla ricostituzione dei circondari.
Questa Associazione, a cui hanno preso parte molte città illustri per storia e fiorenti per industria e commercio, avevano visto accolte le loro aspirazioni nel progetto di Costituzione, che — come dissi — riconosceva la facoltà di suddividere in circondari le circoscrizioni provinciali. Talmente questa Associazione era persuasa e sicura che la riforma fosse assicurata, che ha mandato a tutti i deputati che rappresentavano le città interessate, un ringraziamento per aver ottenuta una tale riforma!
Quindi è grande la delusione di queste città, nel vedersi in ultimo defraudate di questa loro speranza. Mi permetto, perciò, di insistere su questo emendamento che ripristina l'originaria disposizione. Il fatto che si sia di nuovo ricostituita la Provincia quale ente autonomo, non può far venire meno la necessità della creazione del circondario, che anzi tale necessità ne può riuscire maggiormente affermata. D'altra parte, il mio emendamento non impone la istituzione di queste circoscrizioni; esso invero è un po' diverso da quello dell'onorevole Bruni, che dice senz'altro che le Province debbono essere suddivise in circondari, mentre qui la istituzione del circondario è lasciata come facoltà. Notisi che se una legge del 1923 ha abolito la Sottoprefettura come ufficio di carattere politico locale, tuttavia i circondari, di fatto, ancora esistono relativamente a diversi servizi; e così nel campo giudiziario molti tribunali sono stati ricostituiti; e così si hanno gli Ispettorati finanziari circondariali, gli Ispettorati circondariali per le scuole, gli Uffici tecnici della Provincia, con circoscrizioni circondariali, ecc. In radice, quindi, i circondari già esistono e si tratta soltanto di fare affermare il principio della possibilità della loro ricostituzione. D'altronde, non bisogna deludere le aspirazioni di molte città, perché tutta l'Italia nostra non è costituita soltanto dalle grandi città e dai capoluoghi di provincia; ci sono numerose piccole città, forti per tradizioni storiche e fiorenti nel lavoro e nell'industria, che debbono essere esaudite in queste aspirazioni. Solo in Piemonte, Alba, Saluzzo, Acqui, Mondovì, Pinerolo, Novi, Tortona, Pallanza, Biella, ecc., attendono che sia riparata l'ingiustizia in loro danno perpetrata.
Conseguentemente, mi auguro che il mio emendamento possa essere accolto, ancora una volta insistendo che il circondario non appesantirà la macchina burocratica; trattandosi soltanto di un organo di decentramento amministrativo di carattere esecutivo, che sopratutto nelle Province si paleserà indispensabile. (Approvazioni).
Presidente Terracini. L'onorevole Dominedò ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:
Art. 120-bis.
«La Provincia è ente autonomo e costituisce circoscrizione amministrativa di decentramento statale e regionale».
L'onorevole Dominedò ha facoltà di illustrare il suo emendamento.
Dominedò. Io avevo presentato, per l'eventuale aggiunta, un articolo 120-bis, proponendo una formula che posso ritenere, sostanzialmente, assorbita nel nuovo testo redatto dal Comitato e sottoposto all'Assemblea. Cosicché il mio emendamento aggiuntivo di un articolo 120-bis resta assorbito nel nuovo testo, essendo fermi questi due concetti: che la Provincia è considerata come persona giuridica e, perciò stesso, è definita con la formula generale di ente autonomo, che ci sembra la più appropriata, per il possibile sviluppo futuro del concetto, senza ricadere in terminologie, tipo ente autarchico, che potrebbero far nascere eventuali perplessità interpretative di carattere restrittivo.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, in cui la Provincia — analogamente al Comune — è chiamata a svolgere funzioni di decentramento sia statuale che regionale, mi pare perfettamente corretto che il testo debba contemperare questo secondo aspetto, in coerenza alle norme già approvate nella Costituzione, che contemplano, per un verso l'attribuzione di funzioni amministrative statuali alla provincia e, per altro verso, il decentramento nell'ambito della Regione, con attribuzione delle funzioni amministrative regionali alla Provincia.
Concludo, perciò, considerando il mio emendamento come assorbito nel testo della Commissione, in favore del quale — dato questo equilibrio armonico di visione, per cui si tengono presenti in modo adeguato gli aspetti della personalità giuridica dell'ente locale e la funzione di decentramento ad esso affidata — voterò, nella nuova formulazione.
Presidente Terracini. L'onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituire l'articolo 120 del progetto col seguente:
«L'Amministrazione della Regione potrà istituire nei capoluoghi delle Province in essa comprese Sezioni distaccate degli Uffici tecnici, finanziari e sanitari regionali, per un più agile e perfetto espletamento delle proprie funzioni, nell'interesse delle popolazioni locali».
Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.
Seguono gli emendamenti agli articoli 120 e 121 del progetto proposti dall'onorevole Codignola:
«Sostituire l'articolo 120 col seguente:
«La Provincia è un organo di decentramento burocratico, così per le funzioni amministrative di diretta competenza dello Stato, come per quelle di competenza originaria o delegata delle Regioni.
«Un funzionario dello Stato, residente nel capoluogo di provincia, coordina l'attività amministrativa degli uffici statali decentrati nell'ambito provinciale, alle dipendenze del Presidente regionale nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, ovvero del Commissario straordinario previsto dal capoverso dell'articolo 116.
«La Regione può promuovere, nel proprio ambito, consorzi di province, ovvero altri raggruppamenti territoriali, che si dimostrino meglio idonei all'organica sodisfazione d'interessi comuni e al migliore decentramento delle sue funzioni.
«Consorzi di tal genere possono estendersi anche al di fuori dei limiti territoriali di una sola Regione, previo accordo delle Deputazioni interessate».
«Sostituire l'articolo 121 del progetto col seguente:
«Il Comune è un ente autarchico, fornito dei mezzi e dei poteri necessari al suo funzionamento, e di facoltà normative nei limiti fissati dalla legge».
«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere costituiti consorzi di Comuni a fini determinati. Possono egualmente essere costituiti nuovi Comuni, soppressi o suddivisi Comuni esistenti, modificate le rispettive circoscrizioni».
Codignola. Dichiaro di rinunciare a questi emendamenti.
Presidente Terracini. Seguono due emendamenti presentati rispettivamente dagli onorevoli Canepa e Pera e dall'onorevole Chieffi:
«Al primo comma, alle parole: Il Comune è autonomo, sostituire: Provincie e Comuni sono autonomi.
«Canepa, Pera».
«Al primo comma, alle parole: Il Comune è autonomo, sostituire: La Provincia ed il Comune sono autonomi.
«Chieffi».
Questi emendamenti sono assorbiti, essendo stati accolti nel nuovo testo della Commissione.
Seguono tre emendamenti proposti dai colleghi Biagioni e Clerici all'articolo 121 del progetto:
«Al primo comma aggiungere:
«La legge assicura al Comune l'autosufficienza finanziaria».
«Al secondo comma, dopo le parole: nuovi Comuni, aggiungere: purché esistano le condizioni di autosufficienza finanziaria».
«Aggiungere il seguente terzo comma:
«La legge regola il ritorno ai Comuni dei beni patrimoniali incamerati dallo Stato».
L'onorevole Biagioni ha facoltà di svolgerli.
Biagioni. Poiché ho la ventura di ricoprire la carica di sindaco e dovendo combattere in situazioni disastrose la lotta continua tra i grandi bisogni e la scarsità di mezzi finanziari, mi sia concesso, onorevoli colleghi, di sottoporre alla vostra cortese attenzione gli emendamenti da me proposti.
Dare ai Comuni l'autonomia è una gran bella cosa come principio; ma questa autonomia non ha ragion d'essere, se non si dà ai Comuni la possibilità di disporre dei mezzi necessari per vivere. Se si pensa che almeno il 99 per cento dei Comuni ha bilanci deficitari, e con deficit che arrivano a cifre paurose (si giunge fino ai miliardi), si può dire che, se la Repubblica non sarà in grado di dare ai Comuni la possibilità di vita finanziaria, sarà inutile — è meglio dire pericoloso — enunciare il principio della completa autonomia comunale. Se si pensa che molti Comuni non hanno potuto vivere, in questi due anni dopo la liberazione, se non ricorrendo a delle percentuali sui giuochi d'azzardo, è evidente che la famiglia comunale è scesa, per provvedere ai propri vitali bisogni, al livello morale di colui che specula sui più bassi istinti umani.
Quante sollecitazioni sono giunte a noi deputati da parte di sindaci dei nostri collegi, perché si possa sostenere il loro desiderio di istituire in tutti i capoluoghi di comune delle bische! Essi sanno di chiedere a noi delle cose, diciamo, immorali, ma lo chiedono perché sono spinti dal bisogno e dalle necessità per la vita delle loro amministrazioni.
Pensate che il 99 per cento, ripeto, dei Comuni italiani non riesce neppure a corrispondere con regolarità gli stipendi e i salari ai propri dipendenti. Cerchiamo dunque, onorevoli colleghi, di togliere i gloriosi Comuni italiani da questa posizione di ignominia. Pensate — lo dico per esperienza personale — che molte farmacie si rifiutano di dare i medicinali ai poveri con i buoni del Comune; pensate che i fornitori si rifiutano di dare al Comune persino il cemento di cui esso ha bisogno per i propri piccoli lavori e non è raro il caso in cui il sindaco debba dare un fido personale, perché il Comune possa avere queste materie di primaria necessità.
Si ha sfiducia nel Comune, perché se ne teme la insolvenza. Cerchiamo quindi di risollevare i Comuni da questo così degradante stato di inferiorità in cui versano che, oltre a togliere loro il decoro, toglie anche a questi enti la capacità amministrativa: a questi enti che pure sono quelli che stanno più vicini alla massa del popolo.
Il mio Comune — ab uno disce omnes — non riesce, con tutte le tasse, a riscuotere neppure la cifra necessaria a pagare i suoi dipendenti, perché gli stipendi e i salari dei dipendenti superano essi soli tutte le entrate. Ed io che, ringraziando Iddio, non ho ancora contratto dei debiti personali, sono costretto a vedere quotidianamente davanti alla porta del mio ufficio fornitori che protestano perché il Comune non è in condizioni di pagare quanto è loro dovuto da mesi o anche da anni.
Io prego gli onorevoli colleghi di meditare un poco su queste considerazioni da me esposte e di volermi aiutare perché, oltre che con l'articolo 112, anche con il 121 sia sancito nella Carta costituzionale che la Repubblica si impegna a dare ai Comuni una vera vita autonoma nel campo finanziario.
Così dicasi per i nuovi Comuni, per quei Comuni cioè che dovranno essere costituiti in seguito. Troppi paesi infatti, per divergenze campanilistiche, attendono che l'ente Regione riesca a erigerli a Comune. Non creiamo, onorevoli colleghi, nuovi organismi claudicanti! Se un paese non dà garanzie sufficienti perché possa essere autonomo, se una popolazione non dà garanzie sufficienti che potrà mantenere il suo Comune, non è lecito dargli il consenso per la sua istituzione.
Ci insegni per questo la Sardegna. Io, dopo l'8 settembre, mi sono trovato con i miei soldati in un paese della provincia di Nuoro: Suni, che ha tre frazioni. Ebbene, ho avuto occasione di tornare dopo tre anni in quel paese e invece di un Comune ne ho trovati quattro, uno dei quali non aveva che 240 abitanti! Naturalmente, i nuovi Comuni non riescono neppure a comperare una macchina da scrivere e non riescono a pagare non dico lo stipendio all'applicato di segreteria, ma neppure al segretario.
È per queste considerazioni, onorevoli colleghi, che io vi esorto ad approvare i miei due emendamenti.
L'ultimo mio emendamento aggiuntivo dice: «La legge regola il ritorno ai Comuni dei beni patrimoniali incamerati dallo Stato».
Farò alcune brevissime considerazioni. Per esempio, c'è la questione dei boschi. Lo Stato, ad un certo momento, ha creato il famoso demanio forestale ed ha espropriato i Comuni di montagna delle loro proprietà boschive. Ora, dal giorno in cui i Comuni di montagna sono stati privati dei loro boschi, si è iniziato il deficit dei loro bilanci. Ho elementi in mano per dimostrarlo. Ho pure delle prove per dimostrarvi che, per esempio, nell'Appennino tosco-emiliano il demanio è stato costituito per volontà di Carlo Scorza, il quale costrinse i podestà a vendere i boschi al 60 per cento del loro valore.
Un'altra proprietà che dovrebbe tornare ai Comuni sono le cosiddette «case del fascio». In ogni città d'Italia, si può dire, o in quasi tutte, nacque la «casa del fascio», non per contributo statale, ma coll'obolo, più o meno forzato, dei cittadini. Oggi lo Stato dice che le «case del fascio» sono sua proprietà. Non è giusto! Le «case del fascio» sono proprietà dei cittadini di quel paese, che hanno col proprio obolo contribuito alla loro costruzione.
Prego quindi l'Assemblea di accogliere i miei emendamenti come un atto doveroso verso i Comuni.
Presidente Terracini. L'onorevole Bovetti ha presentato il seguente emendamento all'articolo 121 del progetto:
«Sostituirlo col seguente:
«Il Comune e la Provincia sono autonomi nell'ambito delle leggi generali della Repubblica.
«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, sentito il parere delle rispettive Amministrazioni provinciali, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti».
Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.
L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:
«In fine dell'articolo 121 aggiungere: o mutate denominazioni».
Costa. Rinunzio a svolgerlo.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'abbiamo accettato.
Costa. Appunto; e ringrazio la Commissione per averlo accettato.
Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, per esprimere il parere della stessa sui vari emendamenti.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Seguirò gli emendamenti nell'ordine in cui si trovano nel fascicolo, per maggiore semplicità e chiarezza.
L'emendamento dell'onorevole Rescigno è stato, in sostanza, accettato. Quindi, non credo si possa più discutere a questo proposito.
L'onorevole Persico non ha svolto il suo emendamento; ad ogni modo, sta di fatto — ed egli l'ha perfettamente compreso — che questa disposizione è contenuta nell'articolo 112, già votato: è lo stessissimo concetto, per cui non credo che egli insisterà sul suo emendamento.
L'emendamento dell'onorevole Codignola parla, in sostanza, di un organo di decentramento burocratico, cioè ammette il concetto da noi accolto.
Codignola. Ho ritirato l'emendamento.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sta bene.
C'è poi l'emendamento dell'onorevole Bruni, che è stato svolto, e parla di circoscrizioni circondariali. Vi sono vari emendamenti che parlano di circoscrizioni circondariali, di consorzi di Province, di consorzi di Comuni.
Ora, il Comitato ha ritenuto che sono temi da non mettere nella Costituzione e da riservare alle leggi ordinarie amministrative.
Poi vi è un altro emendamento dell'onorevole Dominedò, il quale ha preso atto che noi abbiamo introdotto il suo concetto nella nostra formula nuova.
L'emendamento dell'onorevole Bovetti non è stato svolto.
Vi è poi un emendamento dell'onorevole Biagioni sull'autosufficienza finanziaria dei Comuni. Qui parliamo in generale di funzioni dei Comuni; e non è il caso di entrare nel tema dell'autosufficienza finanziaria; tanto più che non è possibile adottare questa espressione di autosufficienza, che non ha consistenza precisa. Abbiamo parlato di autonomia finanziaria che è espressione più attendibile, a proposito della Regione, ed abbiamo parlato di coordinamento con le finanze delle Province e dei Comuni; abbiamo adombrato l'estensione del concetto anche a tali enti. Di più non si può fare.
L'onorevole Biagioni propone poi di regolare il passaggio di certi beni dallo Stato ai Comuni. Questa non è proprio materia costituzionale. Il problema più generale che l'onorevole Biagioni ha sollevato incidentalmente è importante, in quanto i Comuni e le Province non possono ricorrere continuamente alla integrazione dello Stato e vivere una vita grama e stentata; mentre, d'altra parte, il metodo delle integrazioni è un incoraggiamento ad abitudini spendereccie. Nell'esposizione finanziaria Campilli e poi in dichiarazioni del Ministro Pella, si promette che alle integrazioni si porrà fine col nuovo esercizio finanziario e che ai Comuni e alle Province sono ormai assicurati cespiti tali che non vi sia più bisogno di integrare i bilanci degli enti locali.
Vi è poi un emendamento dell'onorevole Colitto per mettere la parola «poteri». L'onorevole Colitto osserva che la dizione nostra «compiti e funzioni» non è felice. Possiamo togliere «compiti». Resta «determinate funzioni» ed evidentemente nelle funzioni sono compresi anche i poteri.
Vi è infine l'emendamento dell'onorevole Bubbio. Il Comitato ha ritenuto che, quando non v'era, si sopprimeva la provincia come ente autonomo. Poteva essere opportuno parlare nella Costituzione di decentramento attraverso le province ed i circondari. Le cose ora sono mutate; ed il richiamo costituzionale non ha più ragione di essere. Questo dei circondari — come gli altri dei consorzi fra Province, fra Comuni ed anche fra Regioni — è tema che decideranno le leggi sull'amministrazione. Il non metterlo qui, non vuol dire che il circondario debba essere sistematicamente escluso. Potrà ammettersi in alcuni casi, sempreché non si moltiplichino i gradini e le complicazioni burocratiche.
Bubbio. Era la promessa fatta nel primo testo.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Va bene, ma nel primo testo non c'era la Provincia.
Presidente Terracini. L'onorevole Micheli ha presentato ora un emendamento, proponendo di premettere nel terzo comma del testo le parole: «Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali», continuando poi il testo come proposto.
Prego l'onorevole Presidente della Commissione di esprimere il suo parere in merito.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Micheli.
Micheli. Ringrazio di aver accettato ed avverto che fra le molte variazioni vi è specialmente quella della circoscrizione di Pontremoli. (Commenti). Questa è la ragione che mi ha spinto a fare questa proposta.
Presidente Terracini. Invito gli onorevoli presentatori degli emendamenti di dichiarare se li mantengono.
Onorevole Persico?
Persico. Rinunzio al mio emendamento.
Presidente Terracini. Sta bene. L'onorevole Bruni non è presente: pertanto decadono i suoi due emendamenti.
L'onorevole Dominedò ha dichiarato di rinunciare al suo emendamento, essendo stato accolto dalla Commissione, e così pure l'onorevole Codignola ha rinunziato ai suoi emendamenti.
L'onorevole Bovetti non è presente; s'intende che abbia anch'egli rinunziato.
Onorevole Biagioni, mantiene il suo emendamento?
Biagioni. Lo mantengo.
Presidente Terracini. Sta bene. Lei, onorevole Colitto?
Colitto. Il Presidente della Commissione ha già dichiarato che accetta un'altra parte dei miei emendamenti.
Presidente Terracini. Quindi lei rinunzia alla sua proposta. Sta bene.
Onorevole Bubbio?
Bubbio. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ruini; ma debbo mantenere il mio emendamento; si tratta invero di una questione di onore, in quanto è stato preso un impegno verso tante piccole città italiane, che hanno sperato e creduto nella promessa fatta dalla Commissione dei Settantacinque.
Presidente Terracini. Sta bene onorevole Bubbio.
L'emendamento dell'onorevole Costa è stato accettato dalla Commissione.
Onorevole Rescigno, mantiene il suo emendamento?
Rescigno. Vi rinunzio, ma nell'intesa che autonomia ed autarchia, contrariamente a quello che ha affermato l'onorevole Micheli, sono la stessa cosa.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Desidero chiarire a questo punto che non intendo affatto confermare le proposizioni dell'onorevole Rescigno. In Italia si è sempre parlato di enti autonomi. V'è un significato nelle leggi e nelle tradizioni che rimane fermo, e al quale io non intendo derogare.
È venuto uno scienziato eminente, il Santi Romano, che ha fatto una teoria dell'autarchia, teoria discutibilissima; che può essere accettata o no in sede dottrinale. Ma, nonostante le lezioni che ci vuol dare l'onorevole Rescigno, non intendiamo abbandonare il solido terreno della tradizione legislativa e politica.
Rescigno. Ed allora io debbo mantenere il mio emendamento. (Commenti).
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Lei, così, diminuisce la forza di questi enti, perché autarchia è meno di autonomia.
Presidente Terracini. Viene ora presentato un altro emendamento, a firma dell'onorevole Recca e di altri colleghi. A questo proposito osservo che se i colleghi che lamentano che la Commissione porta in ritardo gli emendamenti, si rendessero conto che il ritardo è provocato innanzi tutto da questo sistema da essi adottato, di presentare emendamenti all'ultimo momento, potremmo tutti evitare di prolungare il nostro lavoro.
L'emendamento dell'onorevole Recca, che reca anche le firme dei colleghi Monterisi, Borsellino, Clerici, Carignani, Baracco, Garlato, Ferreri, Germano e Biagioni, sostituisce il terzo comma dell'articolo con la seguente formulazione:
«L'istituzione di nuove Provincie è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono».
L'onorevole Recca ha facoltà di svolgere questo emendamento.
Recca. Rinunzio a svolgerlo, poiché sono evidenti le ragioni di praticità e di logica che lo hanno determinato.
Presidente Terracini. Prego l'onorevole Presidente della Commissione di dichiarare il suo parere in proposito.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che quando si dice «sentite le popolazioni interessate» si usi già l'espressione più opportuna, e che dà sufficienti garanzie.
Recca. Le popolazioni interessate come vengono sentite? Per mezzo di referendum?
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Definiremo poi queste forme.
Camposarcuno. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Camposarcuno. Io ero firmatario di un emendamento all'articolo 107 circa la creazione di nuove Province. L'onorevole Ruini disse, quando si discusse detto articolo, che ne avremmo riparlato quando si sarebbe trattato della Provincia secondo il nuovo ordinamento costituzionale. Vedo con compiacimento che la Commissione ha accettato sostanzialmente il mio emendamento; quindi lo ritiro e aderisco a quello della Commissione.
Presidente Terracini. Sta bene. Pongo ai voti il primo comma nel nuovo testo unificato della Commissione, che vi ha apportato una ulteriore modifica, sopprimendo le parole «i compiti e». La dizione è pertanto la seguente:
«Le Provincie ed i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni».
(È approvato).
A questo punto vi è la proposta aggiuntiva dell'onorevole Biagioni del seguente tenore:
«La legge assicura ai Comuni l'autosufficienza finanziaria».
La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.
Lo pongo ai voti.
(Non è approvato).
Passiamo al secondo comma del testo, sul quale non sono stati presentati emendamenti:
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale».
Lo pongo ai voti.
(È approvato).
Vi è a questo punto l'emendamento dell'onorevole Bubbio del seguente tenore:
«Aggiungere il comma seguente:
«Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento».
Ricordo che la Commissione non ha accettato questo emendamento aggiuntivo non per una ragione di principio, ma in quanto non ritiene che tale specificazione debba essere inserita nel testo costituzionale.
Caroleo. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Caroleo. A me pare che si dovrebbe dire qualche cosa dei circondari, anche perché c'è l'articolo 125 in cui si prevede la costituzione in Regione di Province che abbiano più di 500 mila abitanti. Per queste eventuali nuove costituzioni di Regioni il decentramento come avverrà? Creando nuove province, oppure mantenendo i vecchi circondari. Ed allora è utile, anzi, direi, è necessario parlarne.
Io voto pertanto a favore dell'emendamento.
Carbonari. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Carbonari. Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Bubbio e prendo atto della spiegazione data dall'onorevole Ruini, Presidente della Commissione, in merito a tale emendamento, spiegazione con la quale egli dichiarava che la Regione stessa ha la competenza di legiferare in materia di decentramento comunale ed anche circondariale.
In questo senso, voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Bubbio.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bubbio.
(È approvato — Applausi al centro).
Essendo stato approvato il comma aggiuntivo resta, naturalmente, inteso che si fa riserva di coordinarlo con il comma precedente.
Passiamo al terzo comma. Su questo comma vi è l'emendamento dell'onorevole Micheli alla prima parte, emendamento che la Commissione ha dichiarato di accettare. L'emendamento risulta del seguente tenore:
«Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica».
Lo pongo ai voti.
(È approvato).
Sulla seconda parte del testo della Commissione così concepito: «su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate», vi è l'emendamento presentato dall'onorevole Recca. Onorevole Recca, lo mantiene?
Recca. Lo mantengo.
Presidente Terracini. L'emendamento Recca è così concepito:
«su iniziativa dei Comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono».
Lo pongo ai voti.
Monterisi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Monterisi. Mi associo all'emendamento Recca, perché più democratico. Bisogna che l'iniziativa parta non dall'alto, ma dal basso, cioè sono le popolazioni interessate che devono dire se vogliono formare una nuova Provincia, sono i Comuni interessati che devono chiedere al Governo la possibilità di formare una Provincia.
È inoltre da considerare un'altra cosa, che è questa: vi sono vecchie aspirazioni di Province che credono di aver avuto lesi i loro diritti dal passato regime. Per questa ragione, che è soprattutto una ragione di giustizia, e per assecondare i desideri delle popolazioni, voterò a favore di questo emendamento.
(L'emendamento Recca è approvato).
Presidente Terracini. Passiamo all'ultimo comma. Il testo della Commissione è del seguente tenore:
«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».
Su questo comma vi è un emendamento dell'onorevole Biagioni, il quale propone che dopo le parole «possono essere istituiti nuovi Comuni» venga inserito l'inciso
«purché esistano le condizioni di autosufficienza finanziaria».
La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.
Pongo intanto in votazione la prima parte del comma.
(È approvato).
Porrò adesso in votazione l'inciso condizionale proposto dall'onorevole Biagioni.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Ruini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mentre per gli altri emendamenti che avevano un'importanza tecnica, la Commissione si è rimessa, per questo insiste perché non sia accolto. Che cosa significa «autosufficienza» per un Comune? Evidentemente si cercherà, quando si istituisce un Comune, che in base alle leggi possa assicurarsi i mezzi sufficienti; ma inserire questa formula, non mi sembra che abbia alcun significato.
Presidente Terracini. Ha chiesto di parlare l'onorevole Moro. Ne ha facoltà.
Moro. Dichiaro che voteremo secondo il testo della Commissione.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Biagioni.
(Non è approvato).
Pongo in votazione l'ultima parte del comma nel testo della Commissione.
(È approvata).
Vi è infine un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Biagioni e Clerici:
«La legge regola il ritorno ai Comuni dei beni patrimoniali incamerati dallo Stato».
Biagioni. Lo ritiro.
Presidente Terracini. Il testo unificato degli articoli 120 e 121, risulta, dopo le votazioni testé fatte, approvato nel seguente testo:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
«Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari, di carattere esclusivamente amministrativo, per un ulteriore decentramento.
«Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione a cui appartengono.
«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti