Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 107.
La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.
Art. 121.
Il Comune è autonomo nell'ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica.
Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.
A cura di Fabrizio Calzaretti