[Il 4 giugno 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Macrelli. [...] Così per quanto riguarda la potestà legislativa il progetto ha adottato un sistema tutt'altro che semplice.

La triplice ripartizione non è stata certo molto felice, e le critiche fatte e quelle che ancora si faranno rispondono a criteri di serietà, che non nascondono neanche una giusta preoccupazione.

L'articolo 109 stabilisce che «la Regione ha potestà di emanare... norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principî generali dell'ordinamento dello Stato, ecc.».

Come si vede, mentre le norme costituzionali offrono una precisa e valida consistenza giuridica, che, sia pure in tono minore, non manca nell'altro limite costituito dai principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con la considerazione degli interessi nazionali e delle altre regioni, la linea di confine assume una notevole elasticità ed un aspetto essenzialmente politico.

Ora bisogna notare che la divergenza, la quale potrebbe sorgere tra l'organo legislativo nazionale e quello regionale, rientra nella figura del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 118; perciò la risoluzione del conflitto spetterebbe all'Assemblea nazionale. Non è da escludere, quindi, che questa possa praticamente finire con l'annullare o ridurre a ben poco la funzione legislativa della Regione.

[...]

Preziosi. [...] Ma questo ordinamento previsto dal progetto è, in certo modo, condannato dalle norme stesse contenute negli articoli 117 e 118.

Infatti l'articolo 117 dice: «Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata».

Dunque, l'articolo 117 prevede atti gravissimi contrari all'unità della Patria, contemplati poi dall'articolo 118:

«I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

«Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti all'Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l'Assemblea».

Anche l'articolo 118 prevede, dunque, un gravissimo conflitto tra le Regioni e lo Stato.

In questo articolo è configurata la possibile, anzi la certa ribellione di Regioni allo Stato centrale. Le Regioni possono promulgare leggi, lo Stato si può opporre, ma le Regioni possono riconfermarle col loro voto; ed allora esse entrano in conflitto con lo Stato; tanto vero che si sente il bisogno di ricorrere ad una Corte Costituzionale che non sappiamo come sarà formata: essa sarà veramente il confusionismo del diritto italiano.

Noi abbiamo sempre detto che nella Camera legislativa, oggi nell'Assemblea Costituente, risiede la sovranità popolare, perché essa rispecchia la volontà della Nazione.

Ora, competente a dirimere i conflitti fra gli organi giurisdizionali delle regioni e gli organi dello Stato centrale non sarebbe l'Assemblea legislativa, in cui risiede la sovranità popolare, ma una Corte costituzionale, non eletta dal popolo.

Ed allora, arriviamo ad un assurdo. Voi, ad un certo momento, ammettete l'Ente Regione, cioè consacrate nella Carta Costituzionale dello Stato il diritto a queste Regioni di legiferare, il diritto cioè di avere alcune potestà di giurisdizione per cui sono queste Regioni in un certo momento le sole che possono giudicare meglio, e poi le spogliate del loro potere. Come lo spiegate voi questo conflitto delle Regioni con lo Stato centrale, e quando avviene questo conflitto, come fate a non farlo dirimere da coloro i quali sono i rappresentanti legittimi della Nazione, ma ad affidarlo ad una incerta Corte Costituzionale?

Uberti. È una magistratura.

Preziosi. Amico mio, ma la magistratura è forse un'espressione di volontà popolare? Forse si è in America ove il magistrato è eletto dal popolo e può rappresentare quindi l'espressione del popolo stesso? (Interruzione dell'onorevole Bellavista).

Queste vostre interruzioni, onorevoli colleghi, mi stanno a dimostrare che ho toccato un punto difficile della nostra Costituzione, un punto controverso nella sua apparente solidità, un punto su cui bisogna ragionare, altrimenti noi creeremo confusione con gli Enti Regione, confusione ancora maggiore con la Corte Costituzionale. E credetemi pure, che questa unità della Patria se ne va per conto proprio; questa unità della Patria non la ritroverete attraverso i vostri sostenuti Enti Regione. Noi non dobbiamo perdere di vista l'importanza della funzione che ha avuto la Provincia in tutti i periodi della nostra storia civile e politica. Abolire la Provincia significa, sul serio, abolire l'unità della Patria, perché voi mettete in contrasto Province contro Province, mettete in contrasto interessi di alcune Regioni contro interessi di altre Regioni, mettete in essere quella scarsezza di altruismo, che purtroppo esiste al fondo di tutte le cose umane, per cui una Regione più ricca non vorrà provvedere alla Regione più povera e quando lo Stato vorrà intervenire per costringere questa Regione più ricca ad avere del senso di solidarietà, del senso di altruismo per la Regione più povera, colleghi, si verificheranno quei tali contrasti previsti dagli articoli che vi ho letto. E quando la sentenza della Corte Costituzionale si avrà, essa non servirà più a nessuno.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti