[Il 27 luglio 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione tratta il tema delle autonomie locali partendo dalle relazioni degli onorevoli Ambrosini e Perassi.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]
Ambrosini, Relatore. [...] Per quanto si riferisce all'Assemblea regionale e alle norme da essa emanate, corre l'obbligo di esaminare alcuni quesiti.
[...]
Altro quesito si riferisce alle leggi votate dall'Assemblea regionale. In linea di massima dovrebbero essere senz'altro operative; ma può prospettarsi la questione se sia utile che vengano comunicate agli organi dello Stato e se sia ammissibile che gli organi centrali dello Stato avanzino un diritto di veto. Comunque, dato il sistema di divisione delle competenze tra Stato e Regione, è indubbio che, come spetta alla Regione il diritto di ricorrere ad un organo giurisdizionale (una corte costituzionale, o un organo misto, a seconda che la carta costituzionale sarà per deliberare) avverso le disposizioni degli organi centrali dello Stato che interferiscano nei limiti della sua competenza e la violino, così è naturale che spetti agli organi centrali dello Stato la possibilità e il diritto di ricorrere avverso le leggi emanate dall'Assemblea regionale, che per avventura si reputi abbiano invaso il campo di competenza dello Stato.
A cura di Fabrizio Calzaretti