[Il 13 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]
Il Presidente Terracini riapre la discussione sull'articolo 19, ricordando che si è già deciso di esaminare partitamente il controllo sugli atti delle Regioni e quello sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali. Per quanto concerne gli atti delle Regioni, si è giunti alla conclusione di ammettere un controllo di legittimità, e non un controllo di merito, e che l'organo incaricato di esercitarlo fosse esterno alle Regioni stesse. Si è quindi posta la questione del referendum e l'onorevole Mortati ha fatto presente il suo punto di vista che l'istituto dovesse avere una configurazione propria ed essere disciplinato in un'altra parte del progetto, e precisamente là dove si tratta della formazione delle leggi regionali.
[La discussione prosegue trattando del referendum. Per questa parte si rimanda al commento all'articolo 123.]
Il Presidente Terracini. [...] Ricorda che, circa l'organo cui compete il controllo di legittimità sugli atti delle Regioni, si è deciso soltanto che debba essere esterno alla Regione, cioè statale. Resta quindi da vedere se debba essere un organo di carattere burocratico, o di carattere elettivo, ovvero anche di carattere misto.
Fabbri ricorda una sua proposta di articolo 19, che affidava il controllo sugli atti della Regione al Commissario del Governo unitamente al Consiglio di Stato.
Laconi osserva che, se si pensa di creare un organo speciale per il controllo sugli atti amministrativi delle Regioni, il momento è opportuno per discuterne; ma, se si pensa di demandare tale controllo agli organi (Corte dei conti e Consiglio di Stato) che dovranno controllare tutta l'attività amministrativa dello Stato, occorre rinviare la discussione a quando se ne sarà decisa la struttura.
Il Presidente Terracini trova fondata l'osservazione dell'onorevole Laconi, ma fa rilevare che essa cade di fronte alla sua proposta di votare soltanto sui criteri di composizione dell'organo di controllo.
Pone quindi ai voti il principio che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione venga esercitato da un organo di carattere burocratico, in altri termini, da un organo governativo, formato da funzionari di carriera.
(Non è approvato).
Mortati, prima di votare sulla composizione a base esclusivamente elettiva dell'organo di controllo, crede necessario un chiarimento: se, cioè, per organo elettivo si intenda un organo politico. Non riterrebbe, infatti, opportuno creare un organismo di controllo con criteri di partito.
Il Presidente Terracini risponde che, una volta escluso il carattere burocratico, l'organo di controllo necessariamente deve essere elettivo, salvo a vedere (eventualmente rinviando, per questo, alla legge) come sarà eletto e da chi.
Fabbri, trattandosi di un organo i cui componenti dovrebbero avere una specifica competenza, per giudicare sulla legittimità degli atti della Regione, non vede come potrebbe essere composto su base puramente elettiva.
Aggiunge che la votazione precedente ha avuto il significato di escludere un controllo esercitato da funzionari di carriera; ma questo non vuol dire che si escluda un controllo esercitato da organi giurisdizionali comunque costituiti, come potrebbero esserlo una sezione speciale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato.
Il Presidente Terracini spiega che, parlando di funzionari di carriera, ha inteso riferirsi anche ai magistrati della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, i quali hanno anch'essi tale qualifica. Comunque, qualora l'onorevole Fabbri ritenga che la Sottocommissione debba pronunciarsi anche in merito a quest'altro quesito — se, cioè, l'organo di controllo possa essere costituito di magistrati — non ha niente in contrario a porlo in votazione.
Uberti premette che ha l'impressione che qualcuno dei Commissari pensi di trasferire nell'ambito regionale l'attuale Giunta provinciale amministrativa. Richiama quindi l'attenzione della Sottocommissione sopra un altro organo, indicato nell'articolo successivo del progetto, che potrebbe essere utilizzato agli effetti del controllo in esame: la Corte di giustizia amministrativa. Tale organo avrebbe, fra l'altro, il necessario carattere di indipendenza dal potere esecutivo della Regione.
Fabbri pone in evidenza che la Corte di giustizia amministrativa, secondo il disposto dell'articolo 20, emette decisioni impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Codacci Pisanelli sostiene che il richiamo alla Corte di giustizia amministrativa non è esatto, perché essa è stata istituita allo scopo di esercitare un controllo giurisdizionale, mentre ora si sta parlando di controllo amministrativo: il che è una cosa sostanzialmente diversa.
Il Presidente Terracini concorda con l'onorevole Codacci Pisanelli e mette ai voti la proposta che l'organo di controllo, secondo le spiegazioni date dall'onorevole Fabbri, sia costituito esclusivamente da magistrati.
(Non è approvata).
Pone ai voti il quesito se l'organo di controllo debba essere costituito esclusivamente su base elettiva, demandando alla legge la determinazione delle modalità per la sua costituzione.
(Non è approvato).
Dichiara che personalmente ritiene che l'organo di controllo debba essere costituito non esclusivamente, ma in maggioranza su base elettiva. Invita quindi la Sottocommissione a pronunciarsi su quest'altro quesito, avvertendo che, nel caso venga respinto, resterà aperta la strada alle altre soluzioni.
Bulloni osserva che l'essenziale è che l'organo sia capace di esplicare le sue specifiche competenze, e questo potrà ottenersi anche con un organo elettivo, stabilendo dei requisiti di eleggibilità.
Mortati obietta che il primo requisito al quale deve aspirarsi è l'imparzialità e l'obiettività.
Il Presidente Terracini replica che si deve generalmente partire dal presupposto che tutte le persone chiamate a ricoprire pubblici uffici siano imparziali. Tuttavia non si potrà trovare nessuno che sia nella condizione di dare assoluta garanzia di imparzialità. Lo stesso criterio della eleggibilità implica una certa concorrenza nella nomina, in merito alla quale certamente non ci si baserà soltanto sul requisito della competenza, perché in questo caso diverrebbe un semplice concorso per titoli. Accettare il principio della eleggibilità vuol dire ammettere una certa coloritura che, se non può dirsi proprio politica, è evidentemente di posizioni particolari.
Mette pertanto ai voti la proposta che l'organo di controllo sia in maggioranza elettivo.
(È approvata).
Una volta decisi i criteri per la composizione dell'organo di controllo, crede che si possa rinviare alla legge lo stabilire i modi di elezione, senza entrare in una specificazione ulteriore che potrebbe essere inopportuna, vincolando eccessivamente il legislatore.
Mette quindi ai voti la proposta che le modalità di elezione e di funzionamento di questo organo di controllo, formato sulle basi indicate dalla Sottocommissione, siano rinviate alla legge.
(È approvata).
[La discussione prosegue trattando il tema del controllo sui Comuni, per il quale si rimanda al commento all'articolo 130.]
A cura di Fabrizio Calzaretti