[Il 6 giugno 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Zuccarini. [...] C'è un altro difetto, un altro punto, sul quale ci sarebbe parecchio a discutere. Si è creduto di dover mettere, accanto al Presidente della Regione, un Commissario del Governo. Che cosa può essere questo Commissario? Che cosa vuol dire la sua presenza negli affari della Regione? È una garanzia per lo Stato o non è un pericolo per l'autonomia? Non si è intanto legittimato con ciò il sospetto che possa crearsi nella Regione un altro centralismo, un'altra burocrazia accanto alla burocrazia centrale? E non era preferibile, anzi consigliabile, evitare tale possibilità? La Regione, dal momento che entra nell'organismo dello Stato come organo dello Stato e di ripartizione delle funzioni dello Stato, assolve, deve poter assolvere, anche tutte le funzioni dello Stato. Si eviterebbe così il pericolo di una burocrazia che si aggiunga all'altra burocrazia.
A cura di Fabrizio Calzaretti