[Il 1 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 117 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Fondere i capoversi secondo, terzo e quarto dell'articolo unificato risultante dagli articoli 109, 110 e 111 del Progetto, l'articolo 119 e l'articolo 124, nel seguente articolo, che dovrebbe precedere, nella collocazione finale l'articolo 109:

«Lo Statuto di ogni Regione č stabilito, in armonia con la Costituzione e le norme legislative della Repubblica, mediante legge deliberata dal Consiglio regionale alla presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

«Esso conterrą le norme per l'organizzazione interna della Regione, per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali, per l'ordinamento della polizia locale urbana e rurale, per l'esercizio dei diritti di iniziativa popolare e di referendum legislativo, per l'impiego del referendum su provvedimenti amministrativi, e per quanto altro occorra all'adempimento dei compiti affidati alla Regione».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltą.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole Montati si riferisce ad un articolo successivo, sarebbe opportuno, intanto, discutere gli emendamenti agli articoli 109, 110 e 111.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti