Evoluzione dell'Articolo

Il 26 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Compete alla Regione la facoltà di proporre disegni di legge al Parlamento Nazionale».

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Il 29 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

Art. 9. — «Sono organi della Regione:

a) l'Assemblea regionale;

b) il Presidente della Deputazione regionale;

c) la Deputazione regionale».

 

Art. 9-bis. — «Il numero dei membri dell'Assemblea regionale e il criterio elettorale regionale, sono stabiliti con legge dello Stato. Il sistema elettorale regionale sarà conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati».

 

Art. 9-ter. — «L'Assemblea regionale elegge il suo Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

 

Art. 10. — «L'Assemblea regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione, le facoltà di cui all'articolo 5 ed il potere regolamentare preveduto dall'articolo 4-ter, oltre a quelle facoltà che vengano a lei conferite dalla legge.

Spetta all'Assemblea regionale l'esame e l'approvazione del preventivo e del consuntivo della Regione»,

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Il 30 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

Art. 11. — «La Deputazione è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.

Il Presidente ed i membri della Deputazione sono responsabili della condotta dell'amministrazione di fronte all'Assemblea.

I casi e le modalità di applicazione del referendum popolare saranno regolati dallo Statuto regionale».

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Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la costituzione approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione per le funzioni amministrative di competenza dello Stato che siano delegate alla Regione per l'esecuzione.

Nell'esercizio di tali funzioni esso è tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo».

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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo sostitutivo degli articoli approvati il 24 ottobre 1946:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, alle Regioni, al Popolo.

L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli da parte di almeno 100.000 elettori».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 114.

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.

Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i proprii lavori.

I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 115.

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi.

La Deputazione regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.

Art. 116.

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un Commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

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Il 16 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva i seguenti articoli:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

 

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 121. (*)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

 

[(*) Articolo modificato da successive leggi costituzionali.]

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A cura di Fabrizio Calzaretti