[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini invita l'onorevole Ambrosini, Presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaborato da detto Comitato.

Ambrosini, Relatore. [...] L'articolo 5 attiene alle facoltà della Regione di proporre leggi al Parlamento Nazionale, e alla sua funzione consultiva relativamente ai provvedimenti governativi o ai disegni di legge che la interessano particolarmente.

[...]

Nell'articolo 9 si prevedono gli organi della Regione: 1°) l'Assemblea regionale; 2°) la Deputazione ed il Presidente regionale. Riguardo alla formazione dell'Assemblea rende noto che ci fu disparere nel Comitato se dovesse essere eletta con un unico sistema, cioè a suffragio universale, eguale, diretto e segreto, o con un sistema misto risultante da questo tipo di suffragio e dall'altro basato sulla rappresentanza professionale. Personalmente riteneva preferibile il doppio sistema; ma la maggioranza andò in contrario avviso ed adottò il principio del sistema unico.

Alquanto dibattuto fu l'articolo 11, riguardante il Presidente regionale, in quanto l'onorevole Grieco proponeva il cumulo di tale carica con quella del Presidente dell'Assemblea regionale. Il Comitato decise a maggioranza di mantenere il sistema del progetto, cioè della divisione delle due cariche.

[...]

Ricordato che alla Regione possono essere affidate, per l'esecuzione, materie di competenza dello Stato, illustra l'articolo 14 in cui si adotta un sistema misto di coesistenza nel capoluogo della Regione: 1°) del Presidente della Deputazione, investito, oltre che della naturale rappresentanza della Regione, anche di quella del potere centrale dello Stato per le materie da questo delegate alla Regione per l'esecuzione; 2°) di un Commissario governativo per le funzioni non delegate alla Regione. Richiama l'attenzione sul fatto che nel suo progetto aveva presentato i due sistemi in modo alternativo: l'uno come principale, l'altro come «variante». Viceversa il Comitato ritenne di adottarli contemporaneamente. Per quanto lo riguarda, rileva che finì per convincersi che in realtà non c'era contrasto fra le due proposte, in quanto la rappresentanza affidata al Presidente della Regione si limita alle materie che sono di competenza dello Stato, e che dallo Stato sono affidate alla Regione per l'esecuzione, mentre il Commissario del Governo avrebbe la piena rappresentanza del Governo per quelle materie che restano di competenza dello Stato, non solo per l'emanazione delle norme giuridiche, ma anche per l'esecuzione.

Sente però il dovere di informare la Sottocommissione che i pareri di alcuni Commissari al riguardo si manifestarono discordi. L'onorevole Grieco propendeva per attribuire la rappresentanza del Governo interamente al Presidente della Deputazione, onde aumentarne il senso di responsabilità; altri volevano istituire nella Regione un rappresentante del Governo dotato di ampi poteri. L'onorevole Lami Starnuti, in proposito, proponeva nell'articolo 21 del suo progetto: «In ogni capoluogo di regione ha sede un Consigliere di Stato. Egli simboleggia la concezione unitaria della Repubblica; rappresenta il Governo; vigila sull'ordine pubblico; sovrintende agli uffici governativi della Regione; comanda le forze di polizia dello Stato; sorveglia all'applicazione e al rispetto delle leggi». Prevedeva quindi nell'articolo successivo altre attribuzioni del Consigliere di Stato specie riguardo alla facoltà di chiedere alla Corte delle garanzie costituzionali l'annullamento delle norme regionali o comunali, che fossero contrarie alla Costituzione o ad una legge dello Stato. Il Comitato finì per adottare il sistema misto sovra indicato.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti