Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 120.
La Regione non puņ istituire dazī d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non puņ adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puņ limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o altro lavoro.
A cura di Fabrizio Calzaretti