[Il 13 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini invita l'onorevole Ambrosini, Presidente e relatore del Comitato di redazione per l'autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaborato da detto Comitato.

Ambrosini, Relatore. [...] Giova frattanto rilevare che il disposto dell'articolo 3[i] deve essere riguardato in connessione con gli articoli 8 e 12.

Circa il primo di questi, mette in evidenza che la norma del capoverso, con cui si esclude l'istituzione da parte della Regione di dazi di importazione, di esportazione o di transito fra una Regione e l'altra, fu approvata — su proposta degli onorevoli Codacci Pisanelli ed Einaudi — allo scopo di impedire l'adozione di qualsiasi provvedimento o norma che contrasti con la necessaria libera circolazione interregionale.

[...]

L'articolo 8 riguarda l'autonomia finanziaria della Regione. Il Comitato la affermò, ma ritenne che dovesse essere coordinata con la finanza dello Stato e quella dei Comuni. In questo senso è redatto il primo comma, che venne approvato a maggioranza, opponendosi la minoranza a questa limitazione da essa ritenuta lesiva del principio stesso dell'autonomia.

Il secondo comma, relativo, siccome si è detto, alle misure tributarie che possano importare una diminuzione della libera circolazione interregionale, fu approvato all'unanimità.


 

[i] L'articolo 3 del progetto tratta della potestà legislativa della Regione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti