[Il 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 114 per il testo completo della discussione.]

Romano. [...] Considerando la Regione appunto come ente locale di decentramento amministrativo, si presenta la questione della conservazione o meno della Provincia.

Nell'articolo 107, comma secondo, del progetto di Costituzione si legge: «Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale».

Quindi la Provincia dovrebbe scomparire come ente autarchico territoriale, dotato di proprie personalità.

Però lo stesso Progetto all'articolo 120 corre ai ripari e dice: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per ulteriore decentramento. Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti dalle leggi della Repubblica».

Con questa disposizione si riconosce la necessità di mantenere un contatto più immediato con i bisogni locali; ed allora tanto vale mantenere la Provincia, che, attraverso una lunga tradizione ha assunto una fisionomia propria e vive nel cuore degli italiani.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti