[Il 6 giugno 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Bruni. [...] L'articolo 120 sembra prevedere il decentramento circondariale ma ciò non appare sufficientemente chiaro.
Ho, perciò, proposto la sostituzione di questo articolo nel seguente:
«La Regione esercita normalmente le sue funzioni a mezzo delle circoscrizioni circondariali che risultano dalla divisione delle province».
Conseguentemente, al 2° comma di questo articolo, alla dicitura «circoscrizioni provinciali» dev'essere sostituita quella di: «circoscrizioni circondariali».
Naturalmente questi emendamenti delle dizioni già adottate rappresentano un compromesso con il testo progettato e ciò che, a mio parere, sarebbe l'ideale. Infatti, in via di principio non sarebbe da adottare la dizione: «la Regione esercita... le sue funzioni... a mezzo di uffici nelle circoscrizioni circondariali...», e simili, in quanto l'ente autarchico «circondario», qualora si introducesse nella nostra Carta, non deriverebbe affatto la sua autonomia da una concessione della Regione o dello Stato, ma dalla libera volontà dei suoi abitanti.
Se si accettasse questo punto di vista, se, cioè, l'autonomia primigenia investisse un ente dell'ampiezza territoriale, per esempio, del circondario, non avrebbero più ragion d'essere i timori, non del tutto infondati, espressi da tanti, che l'autorità della Regione possa rivolgersi contro la sovranità dello Stato. L'autonomia di enti territorialmente così limitati, oltre a risolvere in modo più concreto il problema di un regime di democrazia diretta (ch'è nel voto di tutti), farebbe da utile contrappeso all'autorità della Regione, in quanto questa autorità verrebbe ad essere ristretta alla sola funzione coordinatrice dei diversi enti autarchici compresi nella sua giurisdizione, e non intralcerebbe il necessario movimento centripeto dello Stato.
A cura di Fabrizio Calzaretti