[Il 30 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Carboni. [...] Di fronte a questi gravi inconvenienti del centralismo, riconosciuti da parlamentari e da uomini politici di tutte le parti, non si può non essere fautori di un ampio decentramento amministrativo, inteso non in senso puramente burocratico, cioè come ripartizione dei servizi fra gli enti centrali e quelli periferici della stessa amministrazione statale, ma in senso organico, cioè come ripartizione delle funzioni amministrative fra gli organi dello Stato e gli organi degli enti locali, considerati come enti autarchici. Sicché l'attuazione del decentramento amministrativo presuppone la creazione di enti autarchici, idonei ad assolvere le funzioni da decentrare.
Ed è per questo che aderisco alla creazione della Regione come ente autarchico. Tra le funzioni da decentrare dallo Stato verso la periferia ve ne sono di quelle che non possono essere utilmente disimpegnate dal Comune o dalla Provincia, perché attengono ad interessi non localizzati entro i ristretti confini comunali o provinciali, e che si espandono in una sfera più vasta. Queste funzioni vanno attribuite ad un ente più ampio, la Regione. Trasferendo dallo Stato alla Regione, ente autarchico, fornito cioè di poteri e di organi deliberanti, le funzioni amministrative di carattere regionale, si compirà indubbiamente un notevole progresso sulla via della libertà e della democrazia, perché libertà e democrazia si ottengono solamente quando l'amministrazione si avvicina agli amministrati, e cioè quanto più direttamente i cittadini interessati possono regolare i propri interessi.
A cura di Fabrizio Calzaretti