[Il 6 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

La discussione verte sull'ordinamento comunale (vedi commento all'articolo 128) e sulla modificazione delle circoscrizioni comunali con la necessità di sentire le popolazioni interessate (vedi commento all'articolo 133).]

Fabbri ricorda che nell'articolo 3, tra le materie di esclusiva competenza regionale, si è inclusa la voce: «modificazioni delle circoscrizioni comunali». Propone di aggiungervi l'espressione: «previa richiesta delle popolazioni interessate», sopprimendo il capoverso dell'articolo in esame.

[...]

Perassi insiste sulla necessità di precisare se l'ordinamento dei Comuni debba essere regolato con legge dello Stato o della Regione. Personalmente ritiene che tale compito non debba spettare in maniera esclusiva né all'uno né all'altra, ma che la regolamentazione debba esser fatta con legge dello Stato da integrarsi con norme regionali. Propone pertanto di aggiungere all'elencazione dell'articolo 4-bis la voce: «Ordinamento dei Comuni e degli altri enti locali».

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Invita i Commissari ad esprimere il loro parere sulla proposta dell'onorevole Perassi di includere fra le materie dell'articolo 4-bis la voce:

«Ordinamento dei Comuni e degli altri enti locali».

Personalmente dichiara di esservi contrario, non ritenendo concepibile che i Comuni abbiano organizzazione e funzionamento diverso da località a località.

Fabbri aderisce alla proposta dell'onorevole Perassi, in quanto lascia alle Regioni la possibilità di integrare la legge dello Stato sugli enti locali.

Perassi spiega che, parlando di ordinamento dei Comuni, non intende riferirsi all'organizzazione comunale. In altri termini, lo Stato emanerà una legge sui Comuni e, anziché farla seguire da un regolamento che scenda nei più minuti dettagli, lascerà questo compito al potere d'integrazione della Regione.

Mannironi è favorevole alla proposta Perassi, giacché ritiene che, nell'ambito della legge generale dello Stato — la quale regolerà i poteri, le funzioni e, in genere, la vita del Comune — la Regione possa utilmente intervenire per dettare norme relative allo sviluppo di attività secondarie dei Comuni.

Codacci Pisanelli non accetta l'emendamento, per la gravità delle conseguenze che ne potrebbero derivare, soprattutto nel campo amministrativo, agli effetti dei controlli di legittimità e di merito (articolo 19).

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta Perassi.

(Non è approvata).

Passando al capoverso dell'articolo 18 osserva che dalla formulazione del Comitato non risulta a chi spetterebbe la facoltà di modificare le circoscrizioni comunali o crearne di nuove.

Fabbri propone di sopprimere detto capoverso e di aggiungere all'articolo 3, alla voce: «modificazione delle circoscrizioni comunali» le parole:

«e creazione di nuovi Comuni, sempre e in ogni caso su richiesta delle popolazioni interessate».

Perassi propone il seguente emendamento: «La creazione di nuovi Comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali sono stabilite con legge della Regione, avuto riguardo ai voti delle popolazioni interessate». Conseguentemente andrebbe soppressa nell'articolo 3 la voce: «modificazione delle circoscrizioni comunali».

Il Presidente Terracini osserva che tutte le proposte — compresa quella del Comitato — concordano sulla necessità di una manifestazione di volontà delle popolazioni interessate per ottenere la modificazione di circoscrizioni comunali.

La formulazione del Comitato, però, potrebbe interpretarsi nel senso che sia sufficiente a promuovere queste modificazioni la sola volontà delle popolazioni interessate, senza l'intervento di altri elementi di giudizio. A suo avviso, invece, questa dovrebbe essere una condizione necessaria, ma non esclusiva, non vincolante. Infatti, per contrasti o rivalità locali possono sorgere richieste che non rispondano ad effettive necessità delle popolazioni.

Fabbri osserva che questa esigenza è soddisfatta dal suo emendamento, il quale dà alla Regione la potestà di decidere sulla richiesta delle popolazioni.

Perassi rileva che nell'articolo 3 si attribuisce alla Regione la competenza ad emanare le norme generali in materia di modificazione delle circoscrizioni comunali, mentre nell'articolo 18 si pone un altro problema, quello di garantire al Comune il diritto di non essere toccato nella sua integrità territoriale se non con legge ed in seguito a conforme manifestazione di volontà popolare. È evidente, poi, che anche l'atto legislativo che decretasse la modificazione della circoscrizione di un Comune dovrebbe promanare dalla Regione.

Conti e Mannironi aderiscono alla proposta dell'onorevole Fabbri.

Il Presidente Terracini obietta che le precisazioni dell'onorevole Perassi consigliano di non includere questo concetto nell'articolo 3. Ivi sono elencate le materie lasciate alla potestà della Regione — tra l'altro il potere di dettare norme in tema di modifica di circoscrizioni comunali — mentre nell'articolo 18 si allude alle leggi speciali con cui si applicano ai casi concreti le norme generali dell'articolo 3.

Mortati aggiunge che nell'articolo 18 si ha anche una norma limitativa (la necessità del parere conforme della popolazione) di quelle generali dell'articolo 3 e quindi in quest'ultimo articolo sarebbe forse necessario farvi richiamo. Segnala poi l'opportunità di precisare se la volontà manifestata dalle popolazioni abbia un potere vincolante o meno, se cioè essa determini l'obbligo di mutare una circoscrizionale comunale. In sostanza, crede che la Sottocommissione dovrebbe pronunciarsi su tre punti: 1°) necessità della volontà delle popolazioni per determinare le modificazioni di circoscrizioni; 2°) valore di questa espressione di volontà (consultiva o deliberativa); 3°) opportunità di fissare delle condizioni generali, come, ad esempio, un quorum di votanti.

Vanoni è favorevole all'inserimento del concetto nell'articolo 18, né ritiene necessario nell'articolo 3 un richiamo all'articolo 18, in quanto nella parte generale dello stesso articolo 3 già si dice: «in armonia con la Costituzione» e si esclude quindi la possibilità di discostarsi dal disposto dell'articolo 18. D'altra parte, enunciato in quest'ultimo articolo, siffatto diritto soggettivo del Comune acquisterebbe un maggior rilievo politico.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Fabbri.

(Non è approvato).

Accolto il criterio di trattare l'argomento nell'articolo 18, invita i Commissari ad esprimere il loro parere in merito alla formula Perassi.

Lami Starnuti preferirebbe sostituire, alle parole: «avuto riguardo», le altre: «in conformità».

Targetti propone la seguente dizione: «Qualsiasi modificazione delle circoscrizioni comunali o creazione di nuovi Comuni è subordinata alla volontà delle popolazioni interessate».

Il Presidente Terracini fa presente che occorrerebbe aggiungere: «e stabilita con legge della Regione».

Targetti replica che la facoltà della Regione di modificare le circoscrizioni comunali è stata già affermata nell'articolo 3.

Il Presidente Terracini obietta che la legge che dovrebbe determinare la modificazione di una circoscrizione non ha nulla a che vedere con la legge generale in materia, prevista nell'articolo 3. Questa dirà che cosa dovrà farsi per procedere ad una modificazione di circoscrizione; quella, applicando tali criteri, disporrà concretamente una modificazione di circoscrizione.

Fabbri osserva che, comunque, si tratta sempre di due leggi. L'obiezione del Presidente sussiste logicamente; ma non va dimenticato che anche il provvedimento con cui si attua la modificazione di una circoscrizione è un atto legislativo, non amministrativo, e come tale rientra nella competenza legislativa della Regione di cui all'articolo 3.

Vanoni è favorevole all'emendamento Perassi, ma crede necessario precisare meglio la differenza tra la legge di cui parla l'articolo 3 e quella di cui parla l'articolo 18. Nell'un caso si ha una legge — di competenza esclusiva della Regione — che detta le norme mediante le quali si può realizzare la volontà delle popolazioni interessate di modificare una circoscrizione comunale (indicherà come si faranno le votazioni, quali organi della Regione dovranno controllare la regolarità della espressione di volontà, ecc.); nell'altro caso si ha un provvedimento relativo ad un Comune X, che deve assumere la forma di legge, per quanto possa dubitarsi se il contenuto sia veramente quello di porre una norma giuridica o piuttosto quello di un atto amministrativo.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti