Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa; che possono annullare gli atti dell'amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale è disposta dalla legge in via generale e non può essere in alcun caso esclusa o limitata per particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
A cura di Fabrizio Calzaretti