[L'8 novembre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Colitto. [...] I provvedimenti giurisdizionali. — Dei provvedimenti giurisdizionali il progetto si occupa, sottolineando: a) la necessità che siano motivati; b) la ricorribilità alla Corte di Cassazione per qualsiasi violazione di legittimità contro le decisioni emanate in secondo grado o non appellabili; c) la irrevocabilità della decisione, una volta diventata res judicata.
Di tali provvedimenti si occupano l'ultimo comma dell'articolo 101 e gli articoli 102, 103 e 104 del progetto.
L'ultimo comma dell'articolo 101 proclama che «tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati».
E l'articolo 102 sostanzialmente esprime il concetto che contro le sentenze o le decisioni pronunziate dagli organi giurisdizionali di secondo grado, o non soggette ad appello, è sempre ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione per qualsiasi violazione o falsa applicazione di norme giuridiche sostanziali o processuali.
L'articolo 102 è così redatto: «Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge».
Io penso che debba essere un po' emendato.
Non è il caso anzitutto di parlare di sentenze ed insieme di decisioni, bastando parlare di decisioni, tale parola abbracciando, nella sua ampiezza, anche le sentenze.
Ritengo, poi, che alle parole «secondo le norme di legge» si debbano sostituire le parole «per violazione di legge». L'articolo 102 potrebbe, quindi, essere così redatto: «Contro le decisioni di ogni giudice ordinario o speciale è concesso il ricorso alla Cassazione per violazione di legge». Indico subito le ragioni dell'emendamento.
Soprattutto in conseguenza dell'ordinamento di larghissima autonomia ed autarchia regionale, adottato dal progetto di Costituzione, l'ordinamento giuridico così decentrato esige, ove si voglia evitarne lo sfaldamento, un organo giurisdizionale centrale unico, di larga autorità e di larghi poteri. Sennonché nel progetto si afferma che il ricorso è ammesso «secondo le norme di legge». Ora io penso che, demandandosi alla legge la fissazione dei limiti di ricorribilità, potrebbe la legge bene limitarli, specie nei confronti di alcune maggiori giurisdizioni amministrative, ai casi di incompetenza ed eccesso di potere, casi per cui il diritto al ricorso è sempre esistito, nell'ordinamento italiano, fin dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761. Tale limitazione non sarebbe, invece, più possibile, ove costituzionalmente si sancisse il diritto al ricorso per violazione di legge, perché così si darebbe il diritto di ricorrere sia per inosservanza delle garanzie processuali concesse ai cittadini, sia per errata applicazione al caso singolo delle leggi di diritto sostanziale.
A cura di Fabrizio Calzaretti