[Il 5 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Calamandrei, Relatore. [...] L'autogoverno della magistratura si esplica — secondo l'articolo 16 — nel potere attribuito ad essa di compiere tutti gli atti amministrativi che attengono allo stato giuridico degli appartenenti all'ordine giudiziario, nell'esercizio della giurisdizione disciplinare nei loro riguardi, nonché nella deliberazione delle spese per il funzionamento della giustizia. In concreto, l'articolo 18 detta le norme sulla disciplina della magistratura e l'articolo 20 quelle sul reclutamento dei magistrati.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti