[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

[...]

«Art. 12. — L'Autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti