[Il 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 102 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] L'onorevole Perrone Capano ha presentato i seguenti emendamenti:
«Sostituire il secondo comma con i seguenti:
«Al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali spetta la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica Amministrazione.
«Alla Corte dei conti spetta la giurisdizione in materia di pensioni e di contabilità dello Stato nei limiti stabiliti dalla legge».
«Aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:
«I tribunali militari giudicano esclusivamente i reati commessi da militari nell'esercizio delle loro funzioni».
«Aggiungere dopo il terzo comma il seguente:
«Può essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario».
«Sopprimere l'ultimo comma».
L'onorevole Perrone Capano ha facoltà di svolgerli.
Perrone Capano. [...] Insisto nel terzo emendamento: «Può essere istituita una Magistratura onoraria per le preture e per gli uffici di conciliazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario»...
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questo c'è già in un altro articolo del progetto.
Perrone Capano. Non mi pare. Comunque non credo necessario illustrarlo. Per quanto riguarda l'ultimo, rilevo che è un corollario del secondo perché, istituendosi i tribunali militari, anche in tempo di pace, deve essere logicamente soppresso l'ultimo comma dell'articolo 95.
[...]
Presidente Terracini. Prego i presentatori degli emendamenti svolti, dopo udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione, di dichiarare se li mantengono.
[...]
Presidente Terracini. [...] Non essendo presente l'onorevole Perrone Capano, si intende che i suoi emendamenti siano decaduti.
A cura di Fabrizio Calzaretti