[Il 12 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali». — Presidenza del Vicepresidente Targetti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Cortese. [...] Il Consiglio Superiore della Magistratura, non è un organo che autonomamente detta le norme per la vita interna della Magistratura, ma applica quelle dettate dal potere legislativo con la legge sull'ordinamento giudiziario. Non dunque la «casta» che si dà un proprio statuto, ma un organismo che si amministra da sé applicando lo statuto che gli proviene dal di fuori. È pur sempre il potere legislativo che disciplina, organizza, ordina la vita interna della Magistratura. Noi chiediamo soltanto che per le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti, la disciplina, la Magistratura — applicando le norme dettate dal potere legislativo — si amministri da sé, mediante un suo organo elettivo disciplinato dalla Carta costituzionale, al fine di evitare che attraverso le pressioni e l'ingerenza da parte di elementi politici sulla carriera del magistrato si possa politicamente influire sulla condotta del magistrato nell'esercizio della sua funzione.

[...]

Veroni. [...] L'onorevole Bozzi ha detto che per autogoverno si deve intendere soltanto quello amministrativo; ma ciò non è completamente esatto: quando i magistrati chiedono l'autogoverno vanno molto al di là di questa funzione amministrativa che l'onorevole Bozzi vorrebbe riconoscere all'autogoverno stesso. I magistrati vogliono con l'autogoverno poter provvedere essi alle nomine, alla destinazione e alla rimozione dei magistrati, avere l'iniziativa e il controllo della disciplina della classe, governare, insomma, su tutto quello che attualmente costituisce il potere del Ministro della giustizia. Ora nessuno può e deve contestare, alla classe dei magistrati, piena autonomia ed indipendenza, senza pervenire però a quell'autogoverno, che farebbe di essi una casta chiusa, quasi appartato dal vivere civile.

Una tale tendenza, che non tutti i magistrati possono volere e possono desiderare, dovendo anch'essa, la classe dei giudici, considerarsi uno degli elementi essenziali della vita febbrile del Paese, condurrebbe il giudice e la sua classe ad appartarsi, per governare unicamente il proprio ordine, per provvedere alla propria disciplina, per amministrarne le finanze, per regolarne l'andamento, ecc.

Ecco perché noi diciamo che il decreto 31 maggio 1946 sulle guarentigie della Magistratura, che prevede la soluzione del problema dell'indipendenza attraverso l'inamovibilità del giudice, ed estendendola anche al pubblico ministero, questo decreto è — secondo l'opinione nostra e secondo quella che era, allora, l'opinione della classe dei magistrati — quanto di più può desiderarsi e concedersi, oltre di che, nelle condizioni attuali del nostro Paese, non è consentito andare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti