[Il 13 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda commento all'articolo 101 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Conti apre la discussione sull'articolo 2 del progetto Calamandrei, così formulato:

«Indipendenza funzionale dei giudici.

I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge, che essi interpretano ed applicano al caso concreto secondo la loro coscienza, in quanto la riscontrino conforme alla Costituzione.

La stessa indipendenza hanno i magistrati del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale e delle altre funzioni ad essi demandate dalla legge».

Avverte che tale articolo corrisponde alla prima parte dell'articolo 1 del progetto Leone:

«Il potere giudiziario provvede alla interpretazione e applicazione del diritto»;

e agli articoli 1 e 2 del progetto Patricolo:

«Art. 1. — Il potere giudiziario è indipendente da ogni altro potere dello Stato».

«Art. 2. — Il potere giudiziario provvede all'attuazione della giustizia, sia nella fase istruttoria e del giudizio, sia in quella esecutiva».

Calamandrei, Relatore, osserva che, mentre nell'articolo 1 dell'onorevole Patricolo si afferma in modo generico l'indipendenza del potere giudiziario, nella sua formula si sancisce il principio assai più preciso della indipendenza del giudice nell'esercizio delle sue funzioni.

[...]

Leone Giovanni, Relatore, nota che il nucleo principale del suo articolo 1: «Il potere giudiziario provvede alla interpretazione ed applicazione del diritto», sostanzialmente è conforme al concetto dell'onorevole Calamandrei, con il quale concorda nel ritenere che la formula del progetto Patricolo sia da scartare, come troppo scolastica ed empirica.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti