[Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 111 per il testo completo della discussione.]
Presidente Terracini. [...] Anche l'onorevole Grassi aveva allora presentato due emendamenti, del seguente tenore:
Art. 95-bis.
«Al Consiglio di Stato ed agli altri organi della giustizia amministrativa č attribuita funzione giurisdizionale per la tutela degli interessi legittimi e anche, in particolari materie specialmente determinate dalla legge, per la tutela di diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.
«Alla Corte dei conti č attribuita funzione giurisdizionale in materia di pensioni, di conti e di responsabilitą per danni arrecati all'erario dello Stato nei casi preveduti dalla legge.
«Le norme sulla Magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sulle attribuzioni giurisdizionali di questi organi sono stabilite con legge approvata nel modo indicato nell'articolo precedente».
Grassi.
Art. 95-ter.
«La Corte di cassazione č unica per tutto il territorio della Repubblica ed ha sede in Roma».
Grassi.
A cura di Fabrizio Calzaretti