[Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato con la relazione dell'onorevole Conti.]
[Conti, Relatore, (proposta di articolo)...]
Art. ...
Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati e dal Senato.
La Camera dei Deputati e il Senato riuniti costituiscono l'Assemblea Nazionale.
L'iniziativa delle leggi è riconosciuta al Presidente della Repubblica, al Governo, ai Senatori ed ai Deputati e al Popolo.
Il potere esecutivo è attribuito al Presidente della Repubblica che lo esercita per mezzo dei ministri.
Il potere giudiziario è esercitato da una magistratura indipendente retta da un Supremo Consiglio di magistrati eletto dai giudici di tutti i gradi.
A cura di Fabrizio Calzaretti