Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro č composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Č organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e puņ contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principī ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti