Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro č composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
Č organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e puņ contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principī ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
A cura di Fabrizio Calzaretti