[Il 10 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Codacci Pisanelli. [...] L'altro punto sul quale non possiamo concordare con quanto viene disposto nel progetto è l'eccessiva quantità di deliberazioni di fondamentale importanza che debbono essere prese dall'Assemblea Nazionale. Le due Camere, riunendosi, formano questa Assemblea unica, alla quale vengono attribuiti compiti fondamentali: si può dire quasi che si sia voluto fare una scissione fra le attribuzioni legislative e le attribuzioni politiche delle Assemblee legislative. Pur trattandosi, infatti, di organi legislativi destinati principalmente e peculiarmente a svolgere funzioni legislative, tuttavia, attraverso l'attività di controllo che sono chiamate a svolgere sulla funzione di Governo, queste Assemblee legislative finiscono per partecipare anche all'attività di governo. Sembra quasi, cioè, che si sia voluto attribuire la funzione legislativa propriamente detta alle due Assemblee singole, mentre si sarebbe voluto riservare la funzione del controllo politico alla Assemblea Nazionale, alle due Camere, cioè, riunite insieme.

Se, però, una tale scissione potrebbe anche, da un punto di vista assolutamente astratto e teorico, sembrare in certo modo soddisfacente, non altrettanto soddisfacente può apparire alla mente di chi vuole, soprattutto, che si faccia tesoro dell'esperienza del passato e di chi desidera che siano le Assemblee legislative come tali ad esercitare quella funzione di controllo sull'azione di Governo che si è in ogni tempo dimostrata sommamente efficace. Si vuole, in altri termini, che sia il Parlamento, inteso come azione concomitante delle due Assemblee, a continuare ad esercitare la funzione di controllo sull'attività di Governo, senza che tale funzione venga attribuita ad un organo particolare, quale deve considerarsi quello risultante dalle due Camere riunite.

Noi non possiamo ammettere, cioè, che l'Assemblea Nazionale finisca con il compiere tutti gli atti di maggiore importanza nel campo politico: sarebbe questo un ritorno al monocameralismo, cui ci siamo opposti.

[...]

Finalmente accenno al problema relativo al Governo. Ci si è preoccupati di fare in modo che coloro che si occupano di una fondamentale funzione dello Stato siano garantiti dal punto di vista della stabilità. Troppo abbiamo sofferto per le frequenti cadute dei vari Ministeri. L'esperienza passata ci dimostra come sia indispensabile assicurare al Governo una certa stabilità; ed a questo scopo mirano quegli espedienti che sono stati tradotti nel Progetto.

Il principio, già accolto nella legislazione vigente, secondo cui la semplice disapprovazione di un progetto di legge non equivale a voto di sfiducia, trova conferma nel nostro progetto di Costituzione, in quanto si ritiene che la sfiducia non possa essere votata se non mediante forme speciali, cioè mediante una espressa mozione in tal senso, che non può essere subito sottoposta a votazione, ma deve essere discussa e posta in votazione soltanto dopo un congruo termine.

La stabilità del Governo — si è detto — non dipende dal sistema, ma dagli uomini; perché, quando vi sono stati uomini all'altezza della situazione, i Governi si sono retti anche in passato ed hanno potuto compiere il loro dovere.

L'esperienza storica, però, dimostra come anche coloro i quali vengono ormai riconosciuti come i nostri migliori uomini politici, si sono trovati spesso in condizione di difficoltà, appunto perché troppo instabile era la loro posizione; e l'azione di Governo, interrotta ogni tre o quattro mesi, non può raggiungere quegli scopi, che essa potrebbe invece ottenere, quando, sia pure attuata in base a principî non perfetti, venga, però, svolta in maniera continua.

Questo è lo scopo che ci siamo proposti istituendo particolari forme per la votazione della fiducia al Governo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti