[L'8 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 92 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Perassi fa presente che la Sezione deve pronunciarsi sul modo di nomina dal Primo Ministro, del quale si parla nel secondo comma dell'articolo 19 del progetto, che è così formulato:

«Il Primo Ministro è nominato e revocato dal Presidente della Repubblica».

Ricorda che gli onorevoli Mortati e Nobile hanno presentato a tale riguardo degli emendamenti:

Emendamento Mortati: Art. 19-bis. — «All'inizio della legislatura l'Assemblea Nazionale è convocata per procedere alla formazione del Governo.

«La persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all'Assemblea le direttive politiche dell'azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.

«Nel caso che tale programma sia approvato con voto nominativo dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri.

«Se entro un mese da tale nomina l'Assemblea non revoca la fiducia al Governo, questo rimane in carica per la durata di due anni, salvo non sia stata elevata accusa contro il Primo Ministro e salvo il caso di accettazione delle dimissioni da questi presentate.

«Durante tale periodo il Capo dello Stato, su richiesta e designazione del Primo Ministro, può procedere alla sostituzione di uno o più Ministri».

[...]

Tosato, Relatore. [...] Più che sulla questione del programma che, a suo avviso, ha scarso rilievo, ritiene che il voto di fiducia del Parlamento al Governo debba costituire un giudizio integrale sulla persona del Primo Ministro e dei suoi collaboratori, perché soltanto dalla conoscenza dell'insieme del Governo la Camera avrà tutti gli elementi necessari per esprimere il suo voto.

[...]

Einaudi, premesso che tutti sono d'accordo nel ritenere che il Primo Ministro e l'intero Gabinetto devono avere la fiducia dell'Assemblea Nazionale, secondo alcuni, o delle due Camere — separatamente l'una dall'altra — secondo altri, e che tale fiducia ha per oggetto non solo la persona e il programma di Governo del Primo Ministro, ma anche l'insieme dei suoi collaboratori e i progetti che questi ultimi si ripromettono di attuare, rileva che il disaccordo si manifesta circa il sistema da seguire nella designazione.

[...]

Dichiara quindi di essere favorevole alla formula dell'articolo 19 del progetto, la quale si limita ad indicare il modo in cui si deve procedere alla nomina; aggiunge che in un articolo successivo potranno essere indicate le modalità soltanto del voto di sfiducia, non essendo, a suo avviso, necessario distinguere i due momenti del voto di fiducia e di sfiducia, i quali vengono a sommarsi in uno soltanto.

Ritiene poi inopportuno codificare nella Costituzione quanto è prospettato nella formula suggerita dall'onorevole Mortati, cioè che l'Assemblea Nazionale possa, entro un mese dalla nomina del Governo, revocare la fiducia in un primo tempo accordata.

Concludendo, ribadisce il concetto che il punto fondamentale del problema è che nessun Governo possa essere costituito senza la fiducia delle Camere.

[...]

Mortati rileva che il problema consiste nel decidere se il Governo possa assumere il potere con o senza l'espresso voto di fiducia delle Camere. Aggiunge che, prima di addivenire ad una decisione sul sistema proposto dall'onorevole Nobile, è necessario conoscere quali sviluppi avrà questa designazione — che è l'atto col quale si inizia il procedimento — e se abbia o meno carattere vincolante.

[...]

Mortati domanda se il voto negativo nei riguardi della proposta dell'onorevole Nobile precluda la possibilità di una successiva votazione su questo punto: se il Ministero per poter rimanere al Governo, debba avere il voto di fiducia delle Camere.

Il Presidente Perassi risponde che il voto negativo non preclude né la possibilità di una successiva votazione nel senso indicato dall'onorevole Mortati, né l'esame della proposta presentata dall'onorevole Mortati stesso o di quella subordinata fatta dagli onorevoli Lussu e La Rocca.

[...]

Il Presidente Perassi dà lettura di una proposta presentata dagli onorevoli Fuschini e Mortati, la quale assorbe quella precedentemente fatta dall'onorevole Mortati:

«L'Assemblea Nazionale è convocata ogni volta che si debba procedere alla formazione del Governo.

«La persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all'Assemblea le direttive politiche dell'azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.

«Nel caso che tale programma sia approvato con voto nominativo dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato, e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri».

Mortati fa presente che il punto fondamentale da considerare è il seguente: se occorra un voto esplicito di fiducia alla persona designata dal Capo dello Stato per la funzione di Primo Ministro, prima che sia investita in tali funzioni.

Aggiunge che col sistema da lui proposto il Capo dello Stato si limita in un primo tempo a fare una designazione della persona incaricata a ricoprire il posto di Primo Ministro, la quale sarà formalmente nominata dopo che l'organo o gli organi parlamentari, ascoltato il programma di Governo, avranno dato il loro voto di fiducia.

Il Presidente Perassi rileva che tale sistema differisce da quello attuale, in virtù del quale la persona scelta, una volta formato il Gabinetto, è nominata alla carica di Primo Ministro e si presenta innanzi al Parlamento per la discussione del programma di Governo, alla quale fa seguito il voto delle Camere che decide la permanenza in carica o le dimissioni del Gabinetto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti