Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

ART. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti