[Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute il tema dell'elezione della Camera dei Deputati. Vengono qui riportate solo le parti della discussione relative alla prima convocazione della Camera. Per la discussione completa si rimanda al commento dell'articolo 61.]

 

[Dopo aver approvato il testo che stabilisce che la prima riunione deve avere luogo non oltre 20 giorni dalle elezioni...]

Mannironi ritiene opportuno che la legislatura duri fino alle nuove elezioni, per mantenere la continuità della funzione parlamentare e per garantire, ad esempio, l'immunità dei deputati nell'intervallo tra la vecchia e la nuova Camera.

Il Presidente Terracini non vede la necessità di garantire l'immunità, quando la funzione parlamentare è finita: a Camera sciolta il deputato è un cittadino qualsiasi.

Avverte che secondo la formula proposta dall'onorevole Mortati il provvedimento che indice le elezioni, fissa anche il giorno per la prima convocazione della nuova Camera.

Fabbri per determinare questa data, riterrebbe più opportuno si attendesse che fosse avvenuta la proclamazione.

Mortati, Relatore, chiarisce che, stabilito il principio che entro 20 giorni si deve convocare la nuova Camera, si tratta solo di precisare il giorno e a questa esigenza può provvedere la legge che convoca i comizi elettorali, come ha appunto fatto anche l'ultima legge per la Costituente.

Zuccarini rileva che ciò è conforme alla più vecchia tradizione parlamentare.

Lussu aderisce a quanto ha detto l'onorevole Mortati, ma si preoccupa dell'organo o della persona che dovrebbe fissare la data. Suggerisce di dire che spetta al deputato più anziano.

Il Presidente Terracini teme sia un po' audace lasciare al più anziano una facoltà di carattere così importante.

Codacci Pisanelli propone che questa facoltà venga riconosciuta al Capo dello Stato.

Mortati, Relatore, nota che queste proposte debbono considerarsi in relazione all'ordinamento che si vuole stabilire, di maggiore o minore autonomia della Camera. Il punto da chiarire è se si intende opportuno che la Camera si convochi indipendentemente dal potere esecutivo.

Perassi crede opportuno fissare un sistema di convocazione automatico.

Il Presidente Terracini, per non dare luogo ad inconvenienti, suggerisce di stabilire chi è che convoca la Camera e gli pare dovrebbe essere il Capo dello Stato.

Fabbri ritiene che il concetto della sovranità dell'Assemblea che scade sia male invocato con riferimento al provvedimento di scioglimento della Camera; perché non è l'Assemblea che si scioglie, ma lo scioglimento è conseguenza di un provvedimento di chi ha la facoltà di adottarlo; sia il Capo dello Stato o il Capo del Governo. Ed allora quello stesso organo che ha la facoltà di sciogliere la Camera esistente dovrebbe avere, in forza della Costituzione, l'obbligo di convocarne un'altra entro un determinato termine. Non gli sembra che qui entri in gioco la sovranità dell'Assemblea.

Il Presidente Terracini osserva anche che se la Camera giunge normalmente alla fine del suo mandato, deve esservi sempre un'autorità estranea che ordina il suo scioglimento, onde non può attribuirsi alla Camera vecchia l'incarico di indire le elezioni e fissare la data di convocazione della Camera nuova.

L'alternativa è questa: o lasciare al potere esecutivo, al Presidente della Repubblica o al Governo la facoltà di scegliere la data nel termine dei 20 giorni già stabilito, oppure stabilire che il provvedimento stesso col quale si indicono le elezioni fisserà anche il giorno della prima convocazione.

Mette ai voti quest'ultima proposta.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti