[Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».

Per la prima parte della discussione vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 85 per il testo completo.]

Nitti. [...] In caso di mancanza o di morte del Presidente, chi lo deve sostituire? Si procede, in Francia, rapidamente alla nomina del nuovo Presidente. In America non è facile, perché bisogna fare tutta la procedura di una elezione per una così grande Repubblica, e per di più elezione a doppio grado. In America c'è un sistema che parrebbe contraddittorio. Il Vicepresidente della Repubblica è Presidente del Senato, senza essere senatore. Prova mirabile di senso politico, perché tiene fra il potere esecutivo ed il potere legislativo una comunicazione diretta. Se muore il Presidente o non può funzionare, egli succede al Presidente, e se mancano tutti e due allora è stabilita una serie di gradazioni. Diventa Presidente in questo caso il Segretario di Stato, cioè il Ministro degli Affari esteri, oppure a lui segue nella via della graduatoria il Presidente della Corte Suprema. Noi non abbiamo bisogno di fare questa gerarchia, perché noi facciamo rapidamente l'elezione e in pochi giorni si provvede al successore, ma ciò che mi pare necessario adesso è di fissare i limiti della carica di Presidente. Io credo utile fissarli in 4 anni.

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo ora all'articolo 82. Se ne dia lettura.

Amadei, Segretario, legge.

«Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

«Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente».

Presidente Terracini. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Gli onorevoli Crispo, Cifaldi e Morelli Renato hanno presentato i seguenti emendamenti:

«Il primo comma, dopo la parola: impedimento, aggiungere le seguenti: o se egli sia messo in istato di accusa, e alle parole: dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, sostituire le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«Il giudizio sull'impedimento di cui al comma precedente è devoluto all'Assemblea Nazionale».

L'onorevole Crispo ha facoltà di svolgerli.

Crispo. Dei miei emendamenti all'articolo 82, il primo si riferisce all'assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica nel caso di suo impedimento. Secondo la votazione che è seguita or ora, parrebbe che queste funzioni dovessero essere assunte dal Presidente del Senato. Ora, se si ha riguardo alla norma dell'articolo 84, che conferisce al Presidente della Repubblica, sia pure temporaneo, il potere di sciogliere le Camere sentiti i Presidenti delle Camere stesse, può verificarsi questa situazione: che il Presidente del Senato, divenuto provvisoriamente Presidente della Repubblica, se avesse vaghezza, sia pure durante la brevissima durata della sua carica, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 84, dovrebbe consultare se stesso e dovrebbe sciogliere una delle Camere di cui egli è Presidente.

Ed allora, io proponevo che le funzioni del Presidente della Repubblica, che come è chiaro sono funzioni prevalentemente esecutive, fossero assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche per un'altra ragione, perché un'Assemblea legislativa come è il Senato, ha una funzione che può vincolare i poteri esecutivi del Presidente della Repubblica, onde, pur non trovandoci noi nel caso di una Repubblica presidenziale, tenendosi conto della breve durata delle funzioni del Presidente della Repubblica, mi parrebbe opportuno che queste funzioni fossero assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Interruzione del deputato Fuschini).

Al capoverso dell'articolo è detto: «Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, ecc.» Evidentemente, la parola «impedimento» sta a significare o l'assenza o la malattia e, io penso, anche un caso di incapacità giuridica determinata da evidente, constatata infermità mentale. Mancherebbe, a mio avviso, una ipotesi che dovrebbe essere ugualmente contemplata, cioè quella prevista dall'articolo 85 nel caso in cui, per alto tradimento o per violazione della Costituzione il Presidente della Repubblica fosse messo in istato di accusa, perché si dovrebbe precisare se per effetto dello stato di accusa la decadenza dalla carica del Presidente si verifica ope legis. Dunque, non essendo contemplata questa ipotesi, a mio avviso, dovrebbero essere aggiunte dopo la parola «impedimento», le seguenti parole: «o se egli sia messo in istato di accusa».

Vi è poi ancora una mia proposta di modifica. Poiché si prevede il caso dell'impedimento e nell'impedimento è compreso anche, come rilevavo or ora, l'impedimento determinato da una incapacità giuridica sopraggiunta, io proponevo col mio emendamento questo quesito: qual è l'organo che accerterà questo impedimento? Poiché per effetto dell'impedimento cessa la funzione del Presidente della Repubblica quale sarà l'organo delegato ad accertare le condizioni perché si dichiari sussistente l'impedimento? Nel mio emendamento, tenendo conto di quanto si era detto a proposito dell'Assemblea Nazionale, questo accertamento è devoluto all'Assemblea Nazionale, o a quell'organo che si renderà competente a provvedere a norma dell'articolo 82.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Fuschini:

«Al primo e al secondo comma, alle parole: Presidente dell'Assemblea Nazionale, sostituire le parole: Presidente più anziano per età di una delle Camere».

Ha facoltà di svolgerlo.

Fuschini. Non c'è bisogno che lo svolga perché è uguale a quello precedente. Vorrei fare però, alcune osservazioni sulle proposte dell'onorevole Crispo.

Trovo giusto l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Crispo per quello che si riferisce al caso in cui il Presidente della Repubblica sia posto in istato di accusa, ma trovo imbarazzante, stabilire qual è l'organo che deve constatare l'impedimento. L'onorevole Crispo ha fatto un emendamento che poteva aver valore quando si parlava ancora dell'Assemblea Nazionale. Poiché si tratta di stabilire un giudizio sull'impedimento, invece dell'Assemblea Nazionale, chi lo darà? Le Camere riunite o separate? Questo è un problema che l'onorevole Crispo si è posto, ma non ha risolto. Quindi, bisogna che la Commissione esamini anche questo problema.

Per quanto si riferisce invece, alla sostituzione del Presidente della Repubblica, nel caso di impedimento da parte del Presidente del Consiglio, io faccio osservare che per effetto dell'articolo 85, primo comma, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Presidente del Consiglio.

Quindi se il Presidente del Consiglio esercitasse contemporaneamente la funzione di Presidente della Repubblica e di Presidente del Consiglio, questa disposizione non potrebbe essere realizzata, perché il Presidente del Consiglio controfirmerebbe un atto che egli stesso emana come Presidente della Repubblica, venendo così meno quella garanzia che la Costituzione ha voluto stabilire, disponendo che il Presidente del Consiglio controfirmi, per assumerne la responsabilità degli atti del Presidente della Repubblica.

Quindi, non mi pare che si possano attribuire al Presidente del Consiglio le funzioni di Presidente della Repubblica in caso di impedimento di questi e ritengo sia opportuno mantenere ferma la soluzione indicata dall'onorevole Corbino, oppure quella che io ho proposto. Queste due soluzioni possono essere opportune per equilibrare i poteri che si controllano a vicenda. Perché questo è appunto il sistema parlamentare: ogni potere deve controllare l'altro. In questo equilibrio sta tutta la forza del sistema parlamentare. Per queste ragioni non sono favorevole alla proposta dell'onorevole Crispo.

Presidente Terracini. L'onorevole Codacci Pisanelli ha proposto, con l'onorevole Caronia, il seguente emendamento:

«Sostituire le ultime parole del primo comma: dell'Assemblea Nazionale, con le seguenti: del Senato della Repubblica».

Ha facoltà di svolgerlo.

Codacci Pisanelli. L'emendamento da noi proposto assume in questo momento un carattere di simmetria, perché mentre abbiamo attribuito al Presidente della Camera dei deputati il compito di convocare la speciale Assemblea per la elezione del Capo dello Stato, potremmo attribuire al Presidente del Senato il compito di sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento. Essendo venuto meno il concetto di devolvere queste funzioni al Presidente dell'Assemblea Nazionale, alla quale non sono stati attribuiti compiti per il momento, resta da stabilire chi debba sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento.

Il nostro emendamento precisa chi possa essere investito delle funzioni di Capo dello Stato. Parlo di Capo dello Stato espressamente per confermare quanto ha detto un collega che ha parlato prima di me, circa l'inopportunità che queste funzioni vengano attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, che è il Capo del potere esecutivo.

Se noi vogliamo mantenere al Presidente della Repubblica questo compito, che è affermato nello stesso progetto di Costituzione, di rappresentare l'unità dello Stato, è più opportuno non devolvere tali funzioni al Capo del potere esecutivo.

Quanto alla opportunità di sostituire al Presidente della Repubblica il Presidente del Senato, non faccio appello al parallelo con quanto avviene nel sistema statunitense, perché il nostro sistema, che è parlamentare, non si può confondere col sistema presidenziale degli Stati Uniti; ma da una parte si può tener conto di quel criterio di simmetria a cui ho prima accennato; per cui, mentre il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato avrebbe il compito di sostituire lo stesso Presidente della Repubblica in caso di impedimento. E, d'altra parte, come si segue il principio dell'anzianità per far presiedere le Assemblee prive di un Presidente, così, trattandosi di un Senato, caratterizzato, tra l'altro, dall'anzianità dei suoi membri che dovranno avere almeno quaranta anni, sarebbe opportuno di attribuire al Presidente del Senato e non ad altri, il compito di sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Siamo d'accordo.

Presidente Terracini. L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione al riguardo.

Tosato. Gli emendamenti che sono stati proposti dagli onorevoli Crispo, Cifaldi e Morelli tendono evidentemente a riempire delle lacune apparenti che, volutamente, la Commissione ha lasciato nel progetto di Costituzione.

Anzitutto, l'onorevole Crispo propone che sia aggiunto ai casi di impedimento permanente il caso in cui il Presidente della Repubblica sia posto in stato di accusa.

Ora, la Commissione ritiene che non sia il caso di parlare esplicitamente dello stato di accusa del Presidente a questo proposito; si può ritenere intanto, che se il Presidente della Repubblica è posto in stato di accusa, l'evento rappresenta già, per se stesso, un caso di impedimento del Presidente della Repubblica, caso nel quale si fa luogo a quella supplenza che è stata prevista.

D'altra parte, stabilire costituzionalmente in modo esplicito che in caso di accusa da parte delle Camere riunite il Presidente immediatamente è sostituito, potrebbe anche essere pericoloso, perché, in tal caso, attraverso l'accusa, le Camere potrebbero avere un mezzo, uno strumento del quale potrebbero abusare per sospendere il Presidente dall'esercizio delle sue funzioni, ciò che non sarebbe conforme al sistema previsto.

Per quanto riguarda la proposta che il Presidente della Repubblica sia sostituito dal Presidente del Consiglio mi pare siano pertinenti le osservazioni già fatte dal collega Fuschini. L'ufficio di Presidente del Consiglio dei Ministri e l'ufficio di Presidente della Repubblica sono due uffici distinti, che non possono essere riuniti in una medesima persona, tanto più — come ricordava l'onorevole Fuschini — che tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio. In questo caso veramente si avrebbe una lesione di uno dei principî fondamentali che regola tutta l'attività del Presidente del Consiglio.

Crispo. Anche gli uffici di Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato sono distinti.

Tosato. Onorevole Crispo, se attribuiamo al Presidente del Consiglio il potere di sostituire il Presidente della Repubblica abbiamo questa eventualità: che in un determinato momento nella medesima persona si riuniscano due uffici distinti e diversi, Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Repubblica.

Noi riteniamo che ciò non sia opportuno e non sia conforme al sistema parlamentare.

D'altra parte, per quanto riguarda l'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Crispo, quello relativo all'accertamento dell'impedimento, giudizio che dovrebbe essere deferito all'Assemblea Nazionale, la Commissione, per evidenti motivi di opportunità non ha ritenuto né conveniente, né prudente stabilire a questo proposito norme precise.

Crispo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Crispo. Dichiaro che mi aspettavo una duplice risposta dall'onorevole Tosato, che non è venuta. Io ritengo molto più affini alle funzioni del Presidente di una Repubblica parlamentare le funzioni del Presidente del Consiglio, anziché le funzioni del Presidente del Senato, per ragioni così ovvie che non mette nemmeno conto di rilevare.

Ma io avevo fatto un rilievo rimasto senza risposta. Io ho detto che per l'articolo 84 il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere. Si potrebbe osservare che nessun Presidente provvisorio, che abbia una durata limitata di carica potrà pensare a sciogliere le Camere. Ma questo non vale a risolvere la questione. Resta il fatto che il Presidente della Repubblica, comunque provvisorio, ha il diritto di sciogliere le Camere. (Commenti).

Voci. No! No!

Tosato, Relatore. È un ufficio interinale: non ha questo potere.

Crispo. E chi lo dice? Allora bisogna stabilirla questa norma.

Presidente Terracini. Onorevole Crispo, mi scusi, ma debbo farle presente che, se lei conserva i suoi emendamenti, non ha diritto di illustrarli ulteriormente. Solo nel caso che li ritirasse, ella avrebbe diritto di motivarne il ritiro. Mantiene i suoi emendamenti?

Crispo. Li mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, mantiene il suo?

Fuschini. Non insisto.

Presidente Terracini. Sta bene. E lei, onorevole Codacci Pisanelli?

Caronia. Mantengo l'emendamento svolto dall'onorevole Codacci Pisanelli.

Presidente Terracini. Pongo in votazione, nel testo della Commissione, le seguenti parole del primo comma:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Crispo:

«o se egli sia messo in istato di accusa».

(Non è approvato).

Pongo adesso in votazione il secondo emendamento sostitutivo dell'onorevole Crispo:

«esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

(Non è approvato).

Pongo allora, in votazione la formula proposta dell'onorevole Corbino, accettata dalla Commissione:

«esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

«Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente».

Avverto però che a questo testo va apportata la seguente modificazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento Corbino all'articolo 81 l'espressione: «Presidente dell'Assemblea Nazionale», va sostituita dall'altra:

«Presidente della Camera dei deputati».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Crispo:

«Il giudizio sull'impedimento di cui al comma precedente è devoluto all'Assemblea Nazionale».

(Non è approvato).

Pertanto l'articolo 82 nel suo complesso risulta così approvato:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.

«Se l'impedimento è permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti