Evoluzione dell'Articolo
Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Durata. — Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.
Trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca il Collegio previsto dall'articolo 1 per la nuova elezione del Presidente della Repubblica.
Se una o tutte e due le Camere sono sciolte, oppure manca meno di un semestre alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica avrà luogo entro 15 giorni dalla costituzione delle nuove Camere, e i poteri del Presidente sono prorogati».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 81.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica.
«Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 15 giorni dalla Costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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A cura di Fabrizio Calzaretti