[Il 20 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo.]
Bordon, ritornando sull'articolo 4, concernente la durata in carica del Presidente, prospetta l'opportunità di fissare tale durata in cinque anni, per uniformarla a quanto è stato deciso nella precedente seduta per i membri delle due Camere, la cui durata in carica è stata ridotta da 6 a 5 anni.
Tosato, Relatore, non ritiene conforme al sistema del Governo parlamentare stabilire un'eguale durata per tutti gli organi supremi costituzionali, specialmente per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, che deve rappresentare un elemento di continuità e di stabilità nella vita dello Stato. Per tale motivo dichiara di essere contrario alla proposta fatta dall'onorevole Bordon e di essere disposto, in linea subordinata, ad accettare l'eventuale riduzione della durata in carica del Presidente della Repubblica da 7 a 6 anni.
Il Presidente Terracini pone in votazione la questione pregiudiziale, che cioè sia opportuno modificare il periodo di durata in carica del Presidente della Repubblica, già fissato in 7 anni.
(Non è approvata).
A cura di Fabrizio Calzaretti