Evoluzione dell'Articolo
Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:
«Eleggibilità. — Sono eleggibili tutti i cittadini per nascita, che abbiano compiuto quarantacinque anni di età e godano dei diritti civili e politici.
I membri di famiglie già regnanti non sono eleggibili».
«Incompatibilità. — L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica».
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Il 20 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 80.
Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni d'età e godono dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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Il 22 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto cinquanta anni di età e che godono dei diritti civili e politici.
L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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A cura di Fabrizio Calzaretti