Evoluzione dell'Articolo

Il 19 dicembre 1946 la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, lasciata in sospeso l'approvazione del primo comma dell'articolo relativo all'elezione del Presidente della Repubblica, approva i due commi successivi nel seguente testo:

«Per l'elezione č richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri componenti il Collegio.

Dopo il terzo scrutinio l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta».

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Il 21 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«Il Presidente della Repubblica č eletto dall'Assemblea Nazionale con la partecipazione dei presidenti delle Assemblee regionali e di un membro delle stesse nominato a maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica č eletto per sette anni».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 79.

Il Presidente della Repubblica č eletto dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi a maggioranza assoluta.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea a questo fine.

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Il 22 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana (prima parte del primo comma), e nella seduta pomeridiana (parte restante dell'articolo) l'Assemblea Costituente approva il seguente testo:

«Il Presidente della Repubblica č eletto dall'Assemblea Nazionale con la partecipazione di tre delegati per ogni Consiglio regionale, eletti dal Consiglio in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza ad eccezione della Val d'Aosta.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l'Assemblea a questo fine».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica č eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi componenti.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio č sufficiente la maggioranza assoluta.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica č eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio č sufficiente la maggioranza assoluta.

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A cura di Fabrizio Calzaretti