[Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul tema delle Commissioni d'inchiesta.]

Mortati, Relatore. [...] Sarebbe [...] importante, innovando nei confronti della precedente legislazione, parlare della possibilità di provocare la convocazione delle Commissioni d'inchiesta, infatti, si può esercitare quel controllo sull'attività del potere esecutivo che costituisce una delle funzioni del Parlamento. Anche nei riguardi di queste Commissioni si potrebbe pensare ad una forma di tutela dei diritti delle minoranze, ammettendo che una minoranza cospicua possa ottenere, anche contro il parere della maggioranza, la nomina di una Commissione d'inchiesta.

In sostanza le questioni che si pongono sono due: se la Costituzione debba contenere una regolamentazione circa il potere di inchiesta e, in caso affermativo, determinare le modalità di esercizio di questo potere.

Il Presidente Terracini crede che il potere di inchiesta potrebbe essere previsto in una forma più ampia che occorrerà introdurre nella Costituzione, e nella quale saranno indicati tutti i poteri della Camera. È questo un campo in cui ritiene che potrà esservi qualche innovazione da fare nei confronti della tradizione, rimettendo, ad esempio, alle decisioni delle Assemblee legislative il diritto di amnistia, il diritto di guerra e di pace, la ratifica dei trattati ecc. In questa elencazione, che avrebbe un carattere tassativo e non dovrebbe essere molto lunga, si potrebbe includere la possibilità di provocare inchieste.

Personalmente ritiene che nel testo costituzionale non sarebbe opportuno scendere addirittura ad una regolamentazione del potere di inchiesta.

Fabbri condivide l'opinione dell'onorevole Mortati, trattandosi di una questione importantissima, e sostiene che sarebbe opportuno che il potere di inchiesta, piuttosto che costituire un paragrafo della specificazione dei poteri della Camera, fosse considerato a sé.

Di Giovanni ricorda che, secondo il regolamento vigente (articolo 135), le inchieste parlamentari rientrano fra le proposte di iniziativa parlamentare. Inoltre l'articolo 136 attribuisce alla Camera la determinazione delle facoltà e dei poteri delle Commissioni di inchiesta. Ritiene che ciò sia sufficiente e non occorra una disposizione ad hoc nella Costituzione.

Tosato osserva che numerose questioni sono sorte circa i poteri delle Commissioni di inchiesta. Esse operano non nell'interno del Parlamento, ma fuori; dal che deriva il problema dei doveri del cittadino e dei funzionari nei loro confronti. Si domanda, cioè, se i funzionari siano sciolti dal segreto di ufficio e se i cittadini siano obbligati a deporre. Tutto ciò investe i diritti dei cittadini ed esula dal campo specifico del regolamento della Camera, che può interessare solo i rapporti interni. Sorge quindi la necessità di disciplinare la materia con disposizioni che possano valere erga omnes e si tratta di stabilire se a ciò basti una legge normale od occorra una disposizione inserita nella Costituzione. Dichiara di accedere a quest'ultimo concetto, soprattutto perché la Costituzione sola potrebbe ammettere la possibilità di provocare una inchiesta anche contro il volere della maggioranza e questo diritto della minoranza appare tanto più opportuno in quanto le attività dello Stato sono notevolmente accresciute e aumenteranno sempre più. Da questo punto di vista il diritto della minoranza di provocare inchieste è una salutare garanzia contro la possibilità di abusi del Governo e delle Amministrazioni.

Leone Giovanni è d'accordo con l'onorevole Mortati sull'impostazione del problema: il regolamento della Camera ha un valore interno e può quindi vincolare soltanto i deputati. È d'avviso che la Costituzione debba regolare le funzioni delle Commissioni d'inchiesta ed i loro poteri.

Mortati, Relatore, data l'estrema delicatezza del problema, insiste perché trovi adeguata soluzione nella Carta Costituzionale.

Nobile è d'accordo con gli onorevoli Mortati e Leone sulla necessità di non rinviare la questione al regolamento e propone la seguente formula da introdurre nella Costituzione: «La Camera ha il diritto, a mezzo di sue Commissioni, di eseguire inchieste relative alle funzioni del potere esecutivo e giudiziario. La esecuzione di questo diritto è determinata dalla legge».

Lussu, rendendosi conto delle preoccupazioni dei colleghi, fa rilevare che se si rinvia alla legge la fissazione dei dettagli, tanto vale che il principio venga addirittura considerato in una legge speciale e non nella Costituzione che per il suo carattere di documento solenne ed incisivo e quindi breve, non può scendere a particolari.

Mannironi non è d'accordo che la Costituzione debba essere breve e schematica. Crede giusto che certi principî entrati ormai nelle tradizioni politiche del nostro Paese, trovino riconoscimento e proclamazione nella Carta costituzionale, se non altro per non dar luogo a dubbi e incertezze. In questa sede si dovranno stabilire i limiti e le modalità per il funzionamento di queste Commissioni d'inchiesta; cosa tanto più necessaria se esse, ad esempio, dovranno avvalersi dei poteri e dell'opera della magistratura, i cui obblighi devono essere fissati appunto in una legge costituzionale.

Il Presidente Terracini ritiene che la maggioranza della Commissione sia d'avviso che si debba contemplare nella Costituzione il potere di inchiesta della Camera. Si chiede per altro se la Costituzione dovrà limitarsi ad affermare il principio o entrare in maggiori dettagli. Personalmente si limiterebbe all'affermazione di questo potere di inchiesta, come di altri poteri della Camera, senza entrare in particolari.

Tosato rileva la difficoltà di una compenetrazione tra parte funzionale e parte organizzativa. Una volta affermata la necessità del potere di inchiesta, si deve stabilire con quale organo la Camera potrà effettivamente esercitarlo.

Il Presidente Terracini, constatato che si è d'accordo sulla questione di principio, suggerisce la seguente formulazione, la quale non esclude per altro di considerare poi il modo come il potere di inchiesta debba essere esercitato: «La Camera vota i bilanci, approva le leggi, concede amnistia, decide la guerra e la pace, ratifica i trattati internazionali ed esercita il potere di inchiesta».

Leone Giovanni sarebbe favorevole all'abolizione dell'istituto dell'amnistia, limitandosi solo a quelli della grazia e dell'indulto. Ma, poiché la questione involge i principî di carattere giuridico e politico del massimo interesse, crede che debba essere definita in altra sede.

Il Presidente Terracini domanda se si debba, oppure no, elencare in un articolo tutti i poteri della Camera salvo poi a definirli.

Mortati, Relatore, ritiene che non si possa pregiudicare la sistemazione formale del punto in questione. Affermando il principio, sorge il problema che riguarda l'organizzazione dell'istituto ed il funzionamento. Crede che un articolo programmatico dell'attività dell'Assemblea sia superfluo e meglio sarebbe formulare tanti articoli per i vari poteri dell'Assemblea, specificando anche il modo di esercizio. Affermato ora il principio generale dell'esistenza del potere d'inchiesta della Camera, si potrà vedere poi se tale potere dovrà essere organizzato costituzionalmente o rinviato ad una legge ulteriore.

Patricolo, richiamandosi all'ordine del giorno sui poteri e sulle funzioni della Camera, da lui presentato all'inizio della discussione sul potere legislativo, prospetta la doppia funzione di vigilanza e di controllo sugli organi dello Stato. In questa seconda funzione rientra appunto la questione delle Commissioni d'inchiesta.

Il Presidente Terracini aveva pensato che l'affermazione del diritto di inchiesta non dovesse restare a sé. Crede che proprio per dare alla Costituzione quel carattere di solennità incisiva che si ritiene necessario, si debba fissare in maniera parimenti incisiva quali sono i poteri ed i compiti dell'Assemblea. Gli sembra che non sia necessario che il cittadino italiano, per la formazione della sua coscienza civica, debba proprio conoscere in qual modo si autorizza una inchiesta e come la si porta a compimento.

Ad ogni modo, osserva che sarebbe bene precisare un indirizzo per la prosecuzione dei lavori della Commissione. Affermato il potere di inchiesta, si è entrati nel campo della competenza, dei limiti e delle funzioni. Crede che sarebbe meglio esaminare prima tutti i diritti della Camera. Quando saranno stati definiti questi, si passerà a determinare gli organi mediante i quali essa potrà esplicarli e si disciplinerà il loro funzionamento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti