Evoluzione dell'Articolo
Il 21 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati ed accordi internazionali ed in generale di qualsiasi atto stipulato con altri Stati».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 76.
Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o d'arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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Il 17 ottobre 1947, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di materia politica, di arbitrato o regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio della Repubblica, oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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A cura di Fabrizio Calzaretti