Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere; non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
A cura di Fabrizio Calzaretti