[Il 17 settembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo». — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Condorelli. [...] I Parlamenti non possono assolvere tutti i loro compiti legislativi ed allora è chiaro che i Parlamenti così come sono costituiti sono incapaci a legiferare.

Che rimedio si era trovato? Il rimedio si era trovato sotto il precedente regime costituzionale: le deleghe legislative sempre più vaste, e i decreti-legge. Dico subito che erano espedienti. Malgrado lodevoli sforzi della dottrina, non era facile dimostrare che la delega legislativa ed il decreto-legge potessero andare d'accordo con la lettera dello Statuto. Ma c'era la necessità, l'impossibilità di fare diversamente, e, giustificati sotto formula scientifica più o meno esatta, avevano prestato un fondamento giuridico a questa realtà di fatto inoppugnabile.

Che cosa si è fatto nel progetto? Si è fatto, anzi si è progettato, il nobile tentativo di restituire integralmente ai Parlamenti la funzione legislativa, al punto che si prevedono soltanto le deleghe legislative, ma per casi e tempi determinati, escludendo perciò, implicitamente, le deleghe generali e si escludono, col silenzio, i decreti-legge. Si discuterà forse dai futuri, se il progetto passerà, se e come il decreto-legge è stato abolito.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti