[Il 10 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Crispo. Onorevoli colleghi, parlerò brevemente sul modo in cui il progetto di Costituzione contempla l'attività legislativa del Governo, argomento del quale, a mio avviso, non si rileva mai abbastanza la gravità, per i pericoli enormi che può produrre una legislazione che taluni scrittori definirono una vera e propria usurpazione del potere legislativo da parte del potere esecutivo.

E mi occupo esclusivamente di questo tema, perché mi pare che questa parte del Progetto presenti le maggiori manchevolezze, come mi sarà facile dimostrare.

Come è noto, l'attività legislativa del potere esecutivo si esplica in una duplice forma: attraverso la delega del potere legislativo; attraverso la forma autonoma del decreto-legge.

[...]

Per quanto attiene all'attività delegata, non si discute più, ormai, il principio della legittimità della delega: si discute soltanto, come è noto, se l'esercizio della delega debba essere circoscritto, vale a dire disciplinato e contenuto in una norma che ne stabilisca i limiti e determini la materia, quale oggetto dell'attività legislativa delegata, e prestabilisca eventualmente anche il tempo entro il quale questa attività legislativa sia destinata ad aver vigore.

Ed, infatti, nel Progetto l'articolo 74, lungi dal contemplare una delega generale, un trasferimento, cioè, di competenza legislativa dal potere legislativo al potere esecutivo, precisa che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato se non previa determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

A mio avviso, non può non approvarsi il divieto della concessione dei così detti pieni poteri; ma, d'altra parte, deve rilevarsi che la norma dell'articolo 74 obbedisce soltanto alle esigenze del tempo normale, e non a quelle straordinarie che possono presentarsi, per esempio, in tempo di guerra. Io ebbi già modo di fare lo stesso rilievo in rapporto alla sospensione eventuale dei diritti individuali, e ricordo che molto cortesemente l'onorevole Presidente della Commissione dei Settantacinque promise di tener conto delle osservazioni da me fatte in quella sede. Ora, anche a proposito dell'articolo 74, il rilievo ha la sua importanza. Perché non è possibile che in tempo di guerra si possa dare al Governo una delega, caso per caso, per gli eventuali provvedimenti che la condotta della guerra esige. È evidente, per altro, che quando mi riferisco alla delega generale per il tempo di guerra, essa debba trovare la sua limitazione nella natura dei provvedimenti da emanarsi, nel senso che la delega generale deve essere concessa esclusivamente per i provvedimenti resi necessari dalla condotta della guerra, e non potrà estendersi a provvedimenti estranei alla condotta della guerra.

Si può, adunque, concludere che, fermo restando il principio di una delega circoscritta, così come è stabilito nell'articolo 74, occorrerà aggiungere una norma nella quale si preveda la delega generale per il tempo di guerra in rapporto a quei provvedimenti che fossero resi necessari dalla condotta della guerra, provvedimenti la cui competenza non potrebbe essere se non del potere esecutivo.

Seconda manchevolezza del Progetto. In tema di attività legislativa delegata, è evidente che il potere delegato debba contenersi nei limiti della delega conferita. Ora, il Progetto non contempla alcun controllo per il caso di eccesso o di infedeltà nell'adempimento della delega. E non mi pare che si possa fare richiamo al capoverso dell'articolo 74, laddove è detto che per i decreti legislativi valgono le norme stabilite in ordine alla Corte costituzionale.

Nel senso, cioè, che se la Corte Costituzionale, a norma dell'articolo 126 del Progetto, giudica della incostituzionalità di tutte le leggi, secondo il richiamo del capoverso dell'articolo 74, dovrebbe poter giudicare anche eventualmente della incostituzionalità, dei decreti legislativi; ma altra cosa è la incostituzionalità della legge, la quale innegabilmente si riferisce a quei requisiti formali ed esteriori che i vari ordinamenti costituzionali stabiliscono perché un provvedimento acquisti la forma e la forza di legge, ed altra cosa è la mancata corrispondenza del contenuto del decreto alla delega, ossia il mancato rispetto da parte del potere delegato dei limiti della delega. In tale caso, non può esservi altro controllo che non sia quello del potere delegante, epperò manca nel progetto la norma che contempli tale controllo e lo disciplini.

[...]

Concludendo questa prima parte delle mie osservazioni, io rilevo, e presenterò un opportuno emendamento, che occorre aggiungere alla norma dell'articolo 74 un comma che preveda una delega generale in rapporto a provvedimenti contingenti ed urgenti, determinati dal tempo di guerra, e occorre stabilire una norma che preveda un controllo da parte del potere legislativo che permetta di verificare se il potere delegato si sia mantenuto nei limiti della delega conferita.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti