Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puņ con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere l'approvano nuovamente, la legge deve essere promulgata.
A cura di Fabrizio Calzaretti