[Il 15 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]
Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: «Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana».
Stamane abbiamo approvato il primo comma dell'articolo 69 nel testo del progetto. L'Assemblea ha poi respinto l'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Grieco e Laconi.
Passiamo ora alla votazione del secondo comma, nel nuovo testo proposto dalla Commissione:
«Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza».
(È approvato).
Passiamo alla votazione del terzo comma, così come è risultato nella elaborazione alla quale stamattina ha proceduto il Comitato di redazione, in base alle proposte di emendamento che ieri sono state svolte:
«Il Regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge siano deferiti a Commissioni anche permanenti, costituite in modo da rispettare la proporzione dei Gruppi parlamentari. Sarà sempre consentito al Governo o a un decimo dei membri della Camera o ad un quinto dei membri della Commissione di opporsi a tale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione dalla Camera. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Chiedo scusa. Non ho il testo, ma se ho ben compreso dalla lettura che lei ne ha data, onorevole Presidente, il progetto di legge potrebbe essere approvato da queste Commissioni, emanazione della Camera, a meno che non fossero di opposto parere un decimo dei membri dell'Assemblea o un quinto dei membri della Commissione; dopo di che è detto che in tal caso la legge potrebbe andare all'approvazione dalla Camera senza discussione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non è così.
Lucifero. Vorrei far osservare che vi sono due punti delicati: prima di tutto, il fatto nuovo delle Commissioni che possono deliberare, e questo, del resto, è stato già trattato; ma l'altro punto è questo: un certo numero di membri della Camera o della Commissione possono richiedere che l'approvazione della legge vada alla Camera, invece di essere deliberata in sede di Commissione, nel qual caso — dice la disposizione statutaria proposta — si tratterebbe di approvazione senza discussione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. È detto «o».
Lucifero. Non è chiaro. Il guaio è che noi lavoriamo su un testo, che non abbiamo sott'occhio, cioè lavoriamo ad orecchio.
Io ho compreso questo, anche dalla seconda lettura fatta dal Presidente: che, a richiesta di una minoranza qualificata, l'approvazione della legge va alle Camere. Ora, se va alle Camere, la legge va per essere discussa. Questo non mi pare chiaro nel testo. Se non è chiaro nel testo, tengo di più a sottolineare il fatto, perché è evidente che, quando una minoranza qualificata chiede che una legge venga sottoposta alla Camera, lo chiede perché venga discussa.
Presidente Terracini. L'onorevole Ruini ha facoltà di rispondere.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il testo è stato concordato stamane. Il contenuto, che potrà essere chiarito nella forma, è che, quando in virtù del regolamento un disegno di legge dovrebbe andare alle Commissioni per l'esame e l'approvazione, allora o il Governo o un decimo della Camera o un quinto della Commissione possono chiedere: o che il disegno di legge vada tanto all'esame quanto all'approvazione della Camera o soltanto all'approvazione, ma senza discussione, della Camera stessa.
La minoranza qualificata può scegliere una delle due vie.
Quindi, è perfettamente garantito il diritto che non solo l'approvazione, ma anche l'esame vada alle Camere.
Riconosco che la forma potrebbe essere chiarita, nell'ultimo testo che i presentatori di emendamenti hanno concordato fra loro, rapidamente mentre io presiedevo la Commissione dei Settantacinque. Si vuol dire che è diritto del Governo o di un decimo della Camera o di un quinto del gruppo di chiedere che l'esame e l'approvazione siano attribuiti alla Camera o che a questa sia attribuita soltanto l'approvazione, senza discussione.
Questo è il concetto.
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Questo concetto non è chiaro, mi lascia ancora perplesso.
Sono due tempi diversi; perché può accadere questo: o vi è la richiesta preventiva che si discuta alla Camera; ed allora si discute e si approva; oppure, nelle more, può succedere che il disegno di legge vada senza nessuna opposizione, alla Commissione competente; durante la discussione alla Commissione (ed è proprio il caso soprattutto dei membri della Commissione) o una minoranza qualificata dei membri della Commissione o una minoranza qualificata dei membri della Camera chiede che la competenza sia devoluta alla Camera. Allora, io non capisco questo voto senza discussione.
La prima ipotesi si riferisce ad un caso diverso, cioè che il Governo o questo certo numero di deputati non voglia adire quella tale procedura. Abbiamo due possibilità: quella di adire la procedura e quella di non adire quella procedura speciale. Così, almeno, risulta dalla prima alternativa. La seconda alternativa non specifica molto bene che cosa voglia; non è chiaro, perché può succedere che si deliberi di adire la procedura della Commissione speciale e successivamente, per ragioni sopravvenute, si voglia tornare alla Camera; ed allora si torna alla Camera evidentemente per la discussione.
Chiedo semplicemente che si adotti un testo, per il quale non possa succedere quello che tante volte succede: cioè che ci si abbandoni a certe sottilizzazioni bizantine su testi poco chiari, le quali tendono a falsare la volontà del legislatore. Perciò mi pare che non si possa acconsentire a questa formula.
Presidente Terracini. Ritengo che comunque questa redazione dovrebbe essere modificata, se in realtà essa, come ha riconosciuto l'onorevole Ruini, può dar luogo ad equivoci nell'interpretazione nell'ultima parte del testo.
Targetti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Targetti. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Lucifero e ritengo necessaria una maggiore chiarezza nel tenore della disposizione. Vorrei fare un'obiezione: quando si dice «senza discussione», si intende dire anche senza dichiarazioni di voto? È una cosa molto diversa, si capisce. Deve essere una scena muta o deve essere permesso di fare dichiarazioni di voto, cioè spiegare perché si vota sì o perché si vota no? Inoltre questa disposizione importa evidentemente una delega di poteri alle Commissioni. Io mi chiedo: questa delega si può fare per qualsiasi disegno di legge, per esempio, anche per il bilancio?
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, perché c'è l'ultimo comma il quale resta in piedi.
Targetti. Allora restiamo d'accordo che conserviamo l'ultimo comma. Bisogna dirlo.
Presidente Terracini. Vediamo se l'interpretazione data dall'onorevole Lucifero è possibile, considerato il testo proposto, che rileggo: «Sarà sempre consentito al Governo o a un decimo dei membri della Camera o ad un quinto dei membri della Commissione di opporsi a tale procedimento (cioè al procedimento per cui l'esame e l'approvazione sia deferita alle Commissioni) o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione dalla Camera». Mi pare che, stando a questo testo, l'interpretazione data dall'onorevole Lucifero sia giustificata.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io non avevo visto il testo che, con un po' di buona volontà, si può chiarire e credo che il dubbio dell'onorevole Lucifero si possa superare, sostituendo alla parola «opporsi» le altre parole che ho testé accennate. L'«opposta richiesta» può farsi, sia prima che il progetto vada alla Commissione, sia nel corso dei suoi lavori. Potrebbe intendersi che ciò sia implicito. Se si crede opportuno dirlo, mi impegno pel Comitato, onorevole Lucifero, a stendere in tal senso l'aggiunta all'articolo.
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Sono perfettamente d'accordo con lei, onorevole Ruini; quello che non è d'accordo con noi due è questo testo. Bisogna chiarirlo. Abbiamo già avuto eleganti accademie in materia regolamentare e potrebbe darsi che avessimo eleganti accademie in materia costituzionale, e potremmo sentir dire che, visto che un progetto di legge è stato devoluto alla Commissione speciale, la Camera se ne è spogliata. Io non sono affatto contrario al concetto di un decentramento legislativo, che ritengo indispensabile e che per primo ho sostenuto in quest'Aula, ma voglio che esso sia regolato in modo da garantire il funzionamento delle Assemblee ed i diritti delle minoranze.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io credo che il testo si può intendere con una logica molto semplice. Si può aggiungere: «prima o durante i lavori della Commissione»; sarebbe questa una frase di indiscutibile chiarezza.
Benvenuti. Chiedo di parlare:
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Benvenuti. Volevo chiedere questo al Presidente della Commissione: a me sembra che sarebbe indispensabile stabilire un termine preciso e perentorio, sino alla scadenza del quale può esser chiesta la discussione in Assemblea. Ed a me sembra che tale termine, dovrebbe scadere successivamente al deposito del disegno di legge approvato dalla Commissione. Infatti è soltanto dopo che la Commissione avrà discusso ed approvato il disegno di legge, è da quel momento in poi che potrà interessare di richiamare su di esso l'esame dell'Assemblea, perché essa abbia a decidere pro o contro.
Chiedo che il testo sia chiarito in questo senso.
Tosato. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tosato. Io ieri sera avevo presentato un emendamento che era sostitutivo dell'intero articolo 69.
Per quanto mi riguarda personalmente, io debbo dichiarare che non rinuncio all'emendamento presentato.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Devo dichiarare all'onorevole Benvenuti che quello che egli chiede è tema di Regolamento. Noi siamo arrivati a mettere già troppe questioni di dettaglio nella Carta costituzionale, e l'abbiamo fatto per chiarire tutti i dubbi. Ma si dovrebbe trattare soltanto di principî generali. La disposizione che ora si invoca è qualcosa di così particolare che deve essere messo, indubbiamente, nel Regolamento e non nella Costituzione.
Benvenuti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Benvenuti. Stando al testo Lucifero, soltanto durante la discussione si può adire la procedura eccezionale.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Anche «prima».
Benvenuti. Quindi non successivamente all'approvazione da parte della Commissione. Qui sta il punto del netto dissenso; che è sostanziale, non regolamentare.
Affermo cioè che proprio sul testo definitivo deve sempre poter pronunciarsi il potere sovrano dell'Assemblea.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io vorrei pregare l'onorevole Benvenuti di non insistere, se no dovrei chiedere all'Assemblea di respingere la sua proposta, che potrà invece essere stabilita nel Regolamento.
Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole Tosato, ma egli deve tener conto che anche gli amici della sua parte si sono impegnati a votare il nuovo testo, e prego l'onorevole Dominedò, che gli è vicino, di volerglielo dire.
Presidente Terracini. Onorevole Tosato, la sua dichiarazione giunge un po' tardi, perché è chiaro che, dopo che abbiamo votato il secondo comma, così come risulta dal testo originale della Commissione, il suo emendamento non ha più possibilità di essere messo ai voti. Noi abbiamo votato la seguente disposizione:
«Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza».
La sua proposta è la seguente: «Il Regolamento di ciascuna Camera disciplina i procedimenti ordinari e abbreviati per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge».
Vi si parla, dunque, di procedimenti abbreviati come nel comma già approvato si parla delle disposizioni delle quali sia dichiarata l'urgenza.
Tosato. Volevo soltanto dire che non avevo rinunciato.
Presidente Terracini. Sta bene.
Comunico che l'onorevole Lucifero, ha proposto la seguente dizione della seconda parte del comma in esame, in quanto la prima parte non ha dato luogo a discussioni. La dizione è accettata, nella sostanza, dalla Commissione, salvo eventuali modificazioni di forma:
«Sarà sempre consentito al Governo o ad un decimo dei membri della Camera o a un quinto dei membri della Commissione, in qualunque momento fino all'approvazione definitiva del testo di legge, di richiedere che si ritorni al normale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione della Camera».
Rodi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Rodi. Credo che sia superflua l'ultima parte del comma, perché l'Assemblea stessa dovrà decidere se deve ancora discutere sulla legge o se deve approvare senza discussione.
Presidente Terracini. Onorevole Rodi, nel testo proposto si vuole affermare che l'Assemblea in quel momento non possa più decidere di seguire una via o l'altra, ma debba votare senza discussione.
Rodi. Chiedo che il comma sia votato per divisione.
Presidente Terracini. Sta bene.
Pongo in votazione la prima parte:
«Il Regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione di leggi siano deferiti a Commissioni anche permanenti, costituite in modo da rispettare la proporzione dei Gruppi parlamentari».
(È approvata).
Pongo in votazione la seconda parte nel testo proposto dall'onorevole Lucifero così divisa:
«Sarà sempre consentito al Governo o ad un decimo dei membri della Camera o a un quinto dei membri della Commissione, in qualunque momento fino all'approvazione definitiva del testo di legge, di richiedere che si ritorni al procedimento normale».
(È approvata).
Passiamo all'ultima espressione della seconda parte:
«o di richiedere che il voto finale sul disegno sia dato senza discussione dalla Camera».
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Io voterò a favore del mantenimento di questa espressione, perché si riferisce a un caso specifico: cioè al caso in cui la Commissione, pur essendo arrivata fino all'ultima elaborazione del progetto di legge, ritenga che esso abbia importanza tale da dovergli dare il crisma dell'Assemblea. Una maggioranza uguale potrà sempre chiedere la discussione perché il testo definitivo, in base a quanto abbiamo deliberato nella parte precedente, non è stato fatto. Quindi sarà bene mantenerla perché può essere una procedura intermedia fra la rielaborazione ed una accettazione più vasta da parte dell'Assemblea.
Presidente Terracini. Sta bene. La pongo in votazione.
(È approvata).
Pongo in votazione l'ultima parte del terzo comma:
«Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».
(È approvata).
Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 69 nel testo dell'emendamento Perassi, accettato dalla Commissione:
«Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo».
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Vorrei pregare di aggiungere le leggi elettorali; perché le leggi elettorali, anche nell'ultima legge del 1946, non sono considerate leggi costituzionali. Secondo me lo sono; ma questa è una questione dottrinaria. Visto che non sono considerate leggi costituzionali da tutti, non rientrerebbero in nessuna di queste categorie.
Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione al riguardo.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accettiamo.
Presidente Terracini. Allora si aggiunge: «...in materia costituzionale ed elettorale».
Gullo Fausto. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Gullo Fausto. Vorrei sapere per quale ragione si dice: «materia costituzionale». Non intendo il significato di questo termine, dato anche che l'elaborazione delle modifiche alla Costituzione deve seguire una procedura speciale.
Presidente Terracini. Forse, ci si vuole riferire a certe leggi previste dallo stesso testo della Costituzione, il quale stabilisce appunto che esse dovranno avere un valore costituzionale. Non le elaborerà certamente l'Assemblea Costituente; ma quelle leggi, che le future Assemblee legislative approveranno dietro mandato dell'Assemblea Costituente, sono leggi costituzionali.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole Gullo, per la questione delle cosiddette leggi costituzionali, abbiamo detto più volte che si sarebbe veduta e decisa alla fine, nel Titolo sulle garanzie costituzionali. Nel nostro progetto contempliamo più casi, ad esempio, l'ordinamento giudiziario: in cui la legge regolatrice deve essere votata con un certo quorum, e ciò perché il tema ha importanza costituzionale. Si chiamano «leggi costituzionali» quelle che, pur non essendo parte della Costituzione, attengono a particolari materie, di una tale importanza, che devono essere votate con certe garanzie costituzionali. Nella famosa scala di tutte le norme a cui abbiamo più volte accennato nel corso dei nostri lavori, vi è per prima la Costituzione, poi le leggi costituzionali, poi le leggi ordinarie e così via. Si tratterà, ripeto, a suo luogo di definire meglio cos'è legge costituzionale.
Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Codacci Pisanelli. Desidererei ulteriormente chiarire questo punto. Vorrei, cioè, far rilevare che, oltre a queste leggi di natura costituzionale cui si è ora accennato, ve ne sono altre, quelle che concernono eventuali modifiche della Costituzione, giacché noi abbiamo previsto, attraverso un procedimento particolare, la possibilità di modifiche alla Costituzione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Va bene, anche quelle.
Lucifero. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lucifero. Vorrei che venisse precisata questa delegazione di poteri legislativi. Ho voluto interpellare al riguardo anche autorevoli membri della Commissione ed essi pure si sono mostrati del mio avviso. È bensì vero che c'è l'articolo 74; ma io penso che un richiamo ad esso sia necessario, se non nell'articolo, almeno nella discussione.
E questo perché noi abbiamo ripreso una vecchia formula classica della delegazione dei poteri, come quella, per esempio, usata per la compilazione dei Codici; ma nel frattempo è venuta la nuova pratica del potere legislativo al Governo, instaurata con la legge del 1944, cosicché il termine ha assunto un nuovo significato e una nuova prassi.
Ritengo quindi che un richiamo in questa sede sia necessario, perché queste deleghe di poteri legislativi sdrucciolano facilmente nei pieni poteri e si sa poi dove si va a finire.
Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini ad esprimere al riguardo il pensiero della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non esageriamo. Le citazioni ed i richiami di altri articoli e commi di articolo finirebbero con il rendere la Costituzione un po' come un regolamento municipale. A me pare che basti la dichiarazione che queste deleghe di potere legislativo restano contenute nei limiti dell'articolo 74.
Nobile. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Nobile. Vorrei domandare, per mia soddisfazione, se non sia il caso di aggiungere che non si può derogare dal procedimento ordinario anche per le materie di cui è oggetto l'articolo 75.
Nell'articolo 75 si parla di entrata in guerra, amnistia e indulto; ora, a me pare che anche per questi casi non si possa derogare dal procedimento ordinario.
Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini a esprimere anche a questo riguardo il parere della Commissione.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Osservo innanzitutto all'onorevole Nobile che questa è materia dell'Assemblea Nazionale, al cui esame non siamo ancora pervenuti; osservo, in secondo luogo, che si tratta di leggi speciali che dovranno essere votate articolo per articolo. Posso quindi dare all'onorevole Nobile l'assicurazione desiderata.
Uberti. E le leggi tributarie?
Presidente Terracini. Onorevole Ruini, vuol rispondere per la Commissione anche a questa obiezione dell'onorevole Uberti?
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole Uberti, noi non abbiamo ammesso le leggi tributarie perché esse inferiscono in un campo così vasto, così complesso, che l'escludere per esse sempre la procedura delle Commissioni potrebbe portare a ritardi che invece conviene evitare.
Si vedrà, secondo la diversa importanza che le leggi tributarie possono rivestire, se esse andranno trattate in un modo o nell'altro. Vi sono infatti delle leggi tributarie che hanno un'importanza così piccola, minima, che il Regolamento può deferirle all'apposita Commissione, salva sempre la facoltà del Governo o di una piccola parte dei membri delle Camere di far riserbare anche queste leggi, caso per caso, alla Camera tutt'intera.
Mi pare che con questo chiarimento possa essere tranquillo.
Tosato. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tosato. Propongo che almeno si sancisca il divieto di deroga per le leggi che impongono nuovi tributi.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nuovi tributi? E quando si modificano in senso profondo e sostanziale vecchi tributi? Non può essere più importante che lo stabilire tributi nuovi?
Presidente Terracini. Mi pare che ci si dimentichi la possibilità lasciata aperta dal comma precedente, per la quale qualunque disegno di legge, su qualunque materia, può essere sottratto a questa procedura di carattere, direi, eccezionale, e rimesso nel ciclo della procedura ordinaria.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Una sola parola all'onorevole Tosato. Il Regolamento stabilirà i casi in cui le leggi tributarie dovranno essere sempre riservate alla Camera e i casi in cui potranno invece essere deferite alle Commissioni, salvo sempre, anche per tali ultimi casi, la facoltà di seguire la prima via.
Imposizioni tributarie e leggi tributarie sono concetti molto elastici; si vedrà in sede di Regolamento quale determinazione potrà farsi per questa distinzione.
Mortati. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Mortati. Chiedo anzitutto che il comma si voti per divisione. A proposito poi della questione sollevata dall'onorevole Gullo, a me sembra che i chiarimenti dati dall'onorevole Ruini non siano troppo persuasivi. Perciò, per risolvere la questione nel modo migliore, ai fini dell'interpretazione della norma, io direi, invece di «disegni di legge in materia costituzionale» — che è molto equivoco — «disegni di legge per i quali è prescritta una maggioranza speciale».
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, non è possibile.
Mortati. La sua tesi non è esatta, onorevole Ruini, perché non può chiamarsi materia costituzionale quella per la cui disciplina occorre solo una maggioranza qualificata, e non la revisione costituzionale. Materia costituzionale significa quella per la quale il mutamento può avvenire con mutamento della Costituzione. Ad ogni modo, è una proposta.
Presidente Terracini. Lei la propone formalmente, come emendamento?
Mortati. Sì, come emendamento. Oppure, la cosa migliore sarebbe sopprimere le parole «materia costituzionale», perché è ovvio che si tratti di materia non delegabile, in quanto segue una procedura speciale.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ne abbiamo parlato più volte, e l'onorevole Mortati sa che ci siamo sempre riservati di rivedere la questione in linea definitiva. Anzi, avevo pregato anche lui di studiarla. Ad ogni modo non possiamo stabilire il concetto della maggioranza speciale, della maggioranza qualificata, per il caso che egli propone.
Presidente Terracini. Sta bene. Procediamo alla votazione per divisione. La proposta soppressiva dell'onorevole Mortati si farà valere in tanto, in quanto si voterà contro questa formula.
Pongo in votazione la prima parte del comma:
«Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale».
(È approvata).
Pongo in votazione le parole:
«ed elettorale».
(Sono approvate).
Passiamo alla votazione delle parole:
«e quelli concernenti l'approvazione di bilancio di rendiconti consuntivi».
Lucifero. Chiedo se si tratta di bilanci consuntivi soltanto o anche di quelli preventivi.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. L'intitolazione dei disegni di legge sui bilanci preventivi è «Stato di previsione». Si parla genericamente di bilancio, ma bilancio significa tanto preventivo quanto consuntivo.
Arcangeli. Mi dispiace che questo lo dica l'onorevole Ruini, ma non è così. Tecnicamente i bilanci sono di diversa natura.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole collega, si potrebbe benissimo mettere «bilanci» in forma sintetica, e sarebbe la cosa più semplice. Così avevo proposto io. Ma siccome in Commissione fu proposto di distinguere in qualche modo, si disse: bilanci e consuntivi. Non si può essere dubbio sostanziale. Volete mettere invece: «stato di previsione e conti consuntivi?». O metter soltanto «bilanci?».
Arcangeli. È molto più comprensivo.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nella revisione finale si potranno veder meglio queste forme. Quello che importa, e che l'onorevole Lucifero teneva a rilevare, è che qui si intendono i bilanci nei due momenti della previsione e del consuntivo.
Presidente Terracini. Pongo in votazione le parole:
«e quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi».
(Sono approvate).
Pongo in votazione le parole:
«l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali».
(Sono approvate).
Pongo in votazione le parole:
«e la delegazione di poteri legislativi al Governo».
(Sono approvate).
Do lettura dell'intero testo approvato (salvo coordinamento) dell'articolo 69:
«Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo Regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo e con votazione finale.
«Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.
«Il Regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione di disegni di legge siano deferiti a Commissioni anche permanenti costituite in modo da rispettare la proporzione dei Gruppi parlamentari. Sarà sempre consentito al Governo o a un decimo dei membri della Camera o ad un quinto dei membri della Commissione in qualunque momento fino all'approvazione definitiva del testo di legge di richiedere che si ritorni al normale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno di legge sia dato senza discussione dalla Camera. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
«Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo».
A cura di Fabrizio Calzaretti