Evoluzione dell'Articolo
Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«I deputati ricevono una indennità nella misura fissata dalla legge per garantire loro in ogni caso l'indipendenza economica e il doveroso adempimento del mandato».
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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere ai senatori quanto stabilito per i deputati dall'articolo approvato il 20 settembre 1946.
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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di sostituire l'articolo approvato il 20 settembre ed emendato il 23 ottobre con il seguente testo:
«I membri del Parlamento ricevono un'indennità fissata dalla legge».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 66.
I membri del Parlamento ricevono una indennità fissata dalla legge.
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Il 10 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«I membri del Parlamento ricevono una indennità fissata dalla legge».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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A cura di Fabrizio Calzaretti