Evoluzione dell'Articolo
Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«I deputati sono rappresentanti della Nazione».
«I deputati esercitano liberamente la loro funzione e senza vincoli di mandato; nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori ».
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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere ai senatori quanto stabilito per i deputati nell'articolo approvato il 19 settembre 1946.
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 64.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
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Il 10 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nella sua forma definitiva:
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
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A cura di Fabrizio Calzaretti