Evoluzione dell'Articolo

Il 19 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«I deputati sono rappresentanti della Nazione».

«I deputati esercitano liberamente la loro funzione e senza vincoli di mandato; nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori ».

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Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di estendere ai senatori quanto stabilito per i deputati nell'articolo approvato il 19 settembre 1946.

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 64.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

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Il 10 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nella sua forma definitiva:

«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

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A cura di Fabrizio Calzaretti